Ottemperanza e pagamento: cessazione della materia del contendere (TAR Molise n. 224 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale esecuzione spontanea della sentenza passata in giudicato, documentata dall’Amministrazione nel giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., per integrale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Il pagamento del dovuto eseguito dall’Amministrazione solo dopo la notifica del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna alle spese del giudizio, che seguono la soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire la cd. “Carta Docenti” per diverse annualità scolastiche. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, eccepiva e documentava l’avvenuto pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza ottemperanda.
La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni ai fini dell’esecuzione. All’udienza camerale, la difesa erariale concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che la sopravvenienza documentata dall’Amministrazione determinasse la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente. Tale circostanza ha comportato la cessazione della materia del contendere, conformemente al principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il Tribunale ha rilevato che la stessa ricorrente aveva riconosciuto l’intervenuto pagamento. La declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata pertanto pronunciata in ragione dell’avvenuta integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale sotteso alla domanda di ottemperanza, non essendovi più alcuna ulteriore utilità da conseguire tramite il giudizio.
Quanto alle spese processuali, il Collegio ha ritenuto che esse dovessero seguire la soccombenza, considerato che il pagamento di quanto dovuto era avvenuto soltanto dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza. La condanna alle spese è stata pronunciata con distrazione in favore del difensore della ricorrente, che si era dichiarato antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato versato.
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Nota della Redazione
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