Conversione permesso stagionale non esige titolo materialmente posseduto (TAR Molise n. 161 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, il diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ex art. 24, comma 10, D.Lgs. n. 286/1998, non può fondarsi sulla mera mancanza materiale del titolo di soggiorno quando il nulla osta sia stato illegittimamente revocato e la revoca sia stata annullata dal giudice amministrativo. In tale evenienza, il lavoratore, entrato legittimamente nel territorio nazionale e impiegato per un periodo superiore al trimestre minimo, conserva il diritto alla conversione, dovendo l’amministrazione valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali prescindendo dal possesso formale del permesso. Il provvedimento di rigetto basato su una motivazione errata è illegittimo e va annullato, con conseguente obbligo di rideterminazione dell’amministrazione.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario, entrato in Italia tramite il c.d. decreto flussi con nulla osta per lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Caserta, non vedeva perfezionarsi l’assunzione con il datore di lavoro indicato. Dopo l’ingresso, lo straniero era impiegato come lavoratore stagionale presso un’azienda agricola in provincia di Isernia e presentava istanza di conversione del titolo stagionale in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, D.Lgs. n. 286/1998. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rigettava l’istanza per difetto del permesso di soggiorno originario, essendo stato nel frattempo revocato il nulla osta dalla Prefettura di Caserta per incapacità economica del datore di lavoro. Avverso i dinieghi il lavoratore proponeva ricorso innanzi al TAR Molise, deducendo la violazione dell’art. 24 citato e il difetto di motivazione. L’amministrazione si costituiva eccependo l’infondatezza del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 disciplina il lavoro stagionale e che il comma 10 consente la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato al lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e al quale sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Nella fattispecie, il ricorrente aveva maturato i requisiti prescritti dalla norma, essendo stato impiegato per un periodo superiore al trimestre e avendo ricevuto una nuova offerta di lavoro. Il diniego impugnato si fondava sull’assenza del permesso di soggiorno originario, determinata dalla revoca del nulla osta disposta dalla Prefettura di Caserta. Sul punto, il Tribunale richiama la sentenza del TAR Campania n. 4909 del 01.07.2025 che aveva annullato la revoca del nulla osta rilevando l’illegittimità del provvedimento, adottato per profili attinenti esclusivamente alla posizione economica del datore di lavoro e non noti al lavoratore, senza considerare l’avvenuta assunzione dello straniero presso altro datore di lavoro.
Ciò posto, il Collegio ritiene errata la motivazione posta a base dei dinieghi impugnati, fondata sulla mera mancanza del permesso di soggiorno. Il ricorrente, infatti, risultava munito di regolare nulla osta al lavoro stagionale e comunque in attesa di rilascio di un permesso per attesa occupazione presso la Prefettura di Caserta. L’assenza materiale del titolo non poteva quindi costituire impedimento alla conversione, atteso che l’illegittima revoca del nulla osta era stata eliminata dal giudice amministrativo e che il lavoratore conservava il diritto a vedersi esaminata l’istanza di conversione nel merito. In definitiva, il diniego impugnato si rivelava fondato su un presupposto erroneo e andava annullato, con conseguente obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sulle istanze di conversione tenendo conto della regolarità della posizione del lavoratore. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso, assorbendo gli ulteriori motivi, e compensa le spese di lite per le eccezionali ragioni di complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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