Annullato il diniego di contributo per interventi conservativi imposti d’urgenza (TAR Molise n. 156 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interventi conservativi imposti sui beni culturali, laddove la Soprintendenza abbia adottato misure conservative urgenti ai sensi dell’art. 33, comma 6, D.Lgs. n. 42/2004, individuando direttamente i lavori necessari, il proprietario non è tenuto alla previa presentazione del progetto di cui all’art. 33, comma 4, del medesimo decreto. Ne consegue che è illegittimo il diniego di ammissione al contributo statale motivato esclusivamente con la mancata trasmissione di detto progetto, trattandosi di una circostanza fisiologica rispetto alla procedura d’urgenza attivata. La stima dei costi e la determinazione dell’entità del contributo possono essere effettuate dall’Amministrazione anche successivamente all’esecuzione dei lavori, non imponendo la legge alcun termine per tale determinazione. Il diniego deve, inoltre, essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, ove l’esito negativo non risulti scontato.
Il Fatto
La Curatela fallimentare di una società era destinataria di un’ordinanza sindacale che imponeva la messa in sicurezza di un immobile pericolante, sottoposto a vincolo culturale. La Soprintendenza, ravvisata una situazione di urgenza, aveva a sua volta ordinato l’esecuzione di specifici interventi conservativi, individuando puntualmente le opere da realizzare.
La Curatela eseguiva i lavori sotto la costante vigilanza della Soprintendenza, che seguiva le fasi progettuali ed esecutive senza mai sollevare obiezioni. Completati i lavori, la società presentava istanza di ammissione al contributo statale, ma la Soprintendenza la respingeva rilevando la mancata trasmissione del progetto di cui all’art. 33, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004. Avverso tale diniego la Curatela proponeva ricorso, deducendo il difetto di motivazione e la violazione del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso muovendo dall’esame del motivo incentrato sul deficit motivazionale. Ha preliminarmente ricostruito il sistema dell’art. 33 D.Lgs. n. 42/2004, distinguendo tre diverse situazioni: la procedura ordinaria, in cui il privato sottopone il progetto all’approvazione della Soprintendenza; l’esecuzione diretta degli interventi da parte dell’Amministrazione; l’ipotesi di urgenza di cui al comma 6, in cui il Soprintendente adotta immediatamente le misure conservative, senza attendere l’elaborazione progettuale del proprietario.
La fattispecie concreta è stata ricondotta alla terza ipotesi, poiché il provvedimento della Soprintendenza aveva dato atto della necessità di un “ineludibile ed immediato intervento” e aveva direttamente prescritto le opere da realizzare. Ne consegue che la mancata presentazione del progetto era fisiologica e non poteva legittimamente fondare il diniego di contributo. La Corte ha inoltre rilevato che l’art. 36 D.Lgs. n. 42/2004, in materia di erogazione dei contributi, non contiene alcuna prescrizione che subordini l’accesso al beneficio alla previa presentazione di un progetto.
Quanto alla deduzione della difesa erariale circa la necessità di predeterminare l’ammontare degli oneri, il Collegio l’ha ritenuta una inammissibile motivazione postuma del provvedimento, precisando che la stima dei costi può essere effettuata dalla Soprintendenza sin dalla individuazione degli interventi, e che nulla vieta che la determinazione del contributo avvenga anche dopo l’esecuzione dei lavori.
Il TAR ha, infine, accolto anche il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, rilevando che l’Amministrazione avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio procedimentale, ben potendo la Curatela fornire osservazioni e documenti idonei a influire sull’esito del procedimento. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e rinvio all’Amministrazione per la rideterminazione della posizione dell’interessata.
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Nota della Redazione
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