Integrazione del contraddittorio nei concorsi: ordinanza del TAR Molise n. 34/2026 (TAR Molise n. 34 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrazione del contraddittorio nei giudizi concernenti graduatorie concorsuali è necessaria quando dall’eventuale rideterminazione dei punteggi possa derivare una modifica dell’ordine dei candidati, tale da richiedere la partecipazione di tutti i soggetti graduati. In tale evenienza, il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di effettuare la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, quale mezzo più adeguato per garantire la pubblicità ex art. 52, comma 2, c.p.a. Il fumus boni iuris e il periculum in mora possono essere adeguatamente tutelati con la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ai limitati fini della definizione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato a una procedura concorsuale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, impugnava la graduatoria definitiva nella parte in cui non risultava tra i vincitori, lamentando discrasie nella valutazione dei titoli in favore della seconda classificata. L’amministrazione regionale eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata notifica a tutti i candidati, mentre la controinteressata proponeva ricorso incidentale, deducendo l’erroneità in eccesso del punteggio attribuito al ricorrente e in difetto del proprio.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso, notificato alla seconda graduata, fosse stato tempestivamente notificato ad almeno un controinteressato, ma ha evidenziato come non si potesse escludere che l’ipotetica rideterminazione dei punteggi potesse determinare modifiche della graduatoria, rendendo necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti graduati.
Pertanto, il Collegio ha ordinato l’integrazione, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet della Regione, ritenuta ex art. 52, comma 2, c.p.a. il mezzo più adeguato per soddisfare le esigenze di pubblicità connesse all’adempimento.
Nel merito della domanda cautelare, valutata la dedotta avvenuta assunzione dei vincitori e la natura degli interessi coinvolti, il TAR ha ritenuto che le esigenze della parte ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica e compensando le spese di fase.
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Nota della Redazione
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