Cessazione della materia del contendere per l’ottemperanza al giudicato sul bonus docenti (TAR Molise n. 108 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione spontanea e sopravvenuta, da parte dell’amministrazione, del giudicato di cui si chiede l’ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, da dichiararsi ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando non residui alcun interesse alla decisione. Il pagamento integrale delle somme riconosciute in sede giurisdizionale, tramite accredito sulla Carta Elettronica del Docente, integra l’adempimento dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza. La soccombenza virtuale dell’amministrazione, che sia rimasta inerte sino alla proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna alle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza che accertava il diritto al beneficio economico della Carta Elettronica del Docente e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della somma complessiva di euro 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024.
A fronte della mancata esecuzione del giudicato, la docente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti cod. proc. amm., lamentando che l’amministrazione non aveva provveduto né al pagamento né all’attivazione della Carta Elettronica. Il Ministero si costituiva con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’Ufficio Scolastico Regionale aveva provveduto all’apertura del “borsellino” e all’accredito della somma oggetto della sentenza ottemperanda. La produzione documentale della stessa ricorrente, con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ha confermato l’avvenuto adempimento.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, verificata l’assenza di residui interessi per la parte ricorrente. Il pagamento integrale delle somme riconosciute ha infatti integralmente soddisfatto la pretesa azionata in sede di ottemperanza.
Quanto alle spese, il Tribunale le ha poste a carico del Ministero resistente, evidenziando la manifesta inottemperanza dell’amministrazione, perdurata sino alla proposizione del ricorso. Il beneficio riconosciuto dal giudice civile non richiedeva particolari difficoltà operative, anche considerata la pluralità di giudicati analoghi rimasti ineseguiti per lungo tempo, come sottolineato dal richiamo a Cons. Stato, Sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 331.
Alla condanna alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato, ha fatto seguito la distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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