Ottemperanza al giudicato sulla carta docente del precario: obbligo di esecuzione da parte dell’Amministrazione (TAR Molise n. 99 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto di un docente precario alla cd. carta del docente costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la cui notificazione in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione è idonea a consentire la proposizione del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’Amministrazione inadempiente è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La mancata esecuzione spontanea del giudicato comporta la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
Il Fatto
Una docente, titolare di supplenze per quattro anni scolastici consecutivi, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio della cd. carta del docente per gli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con attribuzione della somma di euro 2.000,00, oltre accessori. Il giudice ordinario aveva fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione che estende il beneficio ai docenti supplenti con servizio sino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.
Passata in giudicato la sentenza e notificata la stessa all’Amministrazione in copia conforme, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, accertando in primo luogo il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal Tribunale di Campobasso, e la regolare notificazione del titolo all’Amministrazione in data 8 novembre 2024. Sul punto, il Collegio ha applicato la novellata versione dell’art. 475 cod. proc. civ., come modificata dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla legge n. 197/2022, secondo cui non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notificazione in copia attestata conforme all’originale.
Il Collegio ha poi qualificato la sentenza del giudice ordinario del lavoro come titolo azionabile in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., finalizzata all’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, la somma richiesta a titolo di sorte capitale è risultata conforme a quella liquidata nella sentenza del giudice ordinario. L’Amministrazione è quindi stata ritenuta inadempiente e le è stato ordinato di dare esecuzione alle statuizioni nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
Il TAR ha contestualmente nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere, su istanza della ricorrente e nel termine di ulteriori 40 giorni, in caso di vana scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 750,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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