Annullata per incompetenza del Consiglio comunale la revisione della pianta organica delle farmacie (TAR Molise n. 95 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della pianta organica delle farmacie comunali costituisce atto di gestione amministrativa rientrante nella competenza residuale della Giunta comunale, non già del Consiglio, organo di indirizzo politico-amministrativo titolare solo degli atti strategici e programmatici. Ne consegue l’illegittimità per incompetenza della deliberazione consiliare che provveda alla revisione. L’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile per sollecitare l’adozione di atti a contenuto generale e pianificatorio, quale la revisione della pianta organica. L’istanza di trasferimento della farmacia da comune con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, l. n. 475/1968, va presentata alla Regione, unica competente a formare la graduatoria per titoli; il Comune è privo di legittimazione passiva rispetto al silenzio su tale istanza.
Il Fatto
Una società titolare di farmacia in un comune con meno di 6.600 abitanti, soprannumeraria per decremento della popolazione, presentava al Comune di destinazione istanza per il trasferimento della sede in una sede farmaceutica vacante. Il Comune riscontrava l’istanza rappresentando la necessità della revisione biennale della pianta organica e la competenza regionale per il trasferimento. Dopo plurime diffide e l’inerzia dell’Amministrazione, la società proponeva ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo anche il risarcimento del danno e l’indennizzo da ritardo. Il Comune, nelle more, adottava una deliberazione consiliare di revisione della pianta organica, con la quale prendeva atto che la sede richiesta non era più disponibile; tale atto veniva impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo. Sotto un primo profilo, la mancata revisione della pianta organica non è coercibile con l’azione avverso il silenzio, trattandosi di atto a contenuto generale e natura pianificatoria, che non produce effetti nella sfera giuridica di singoli destinatari individuati. Sotto un secondo profilo, il Comune difetta di legittimazione passiva rispetto all’istanza di trasferimento: l’art. 2, comma 2-bis, l. n. 475/1968 attribuisce alla Regione la competenza a formare la graduatoria per titoli per l’assegnazione delle sedi disponibili, sicché l’istanza avrebbe dovuto essere indirizzata all’ente regionale.
I motivi aggiunti sono stati invece accolti per l’assorbente fondatezza del vizio di incompetenza del Consiglio comunale. Il potere di revisione della pianta organica delle farmacie rientra tra gli atti di gestione amministrativa propri della Giunta, mentre al Consiglio sono riservati gli atti di indirizzo. La giurisprudenza richiamata è consolidata nel riconoscere la competenza alla revisione in capo alla Giunta comunale, in quanto attività volta a completare, e non a riorganizzare, il servizio farmaceutico sul territorio.
La domanda risarcitoria è stata respinta per assenza di prova del danno e del nesso di causalità con il ritardo, requisiti richiesti anche per il danno da ritardo ex art. 2-bis, comma 1, l. n. 241/1990. L’indennizzo da ritardo è stato invece negato perché l’istante non aveva attivato il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990, nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale, onere condizione per la sua maturazione.
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Nota della Redazione
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