Dichiarata inesistente la documentazione richiesta, l’istanza di nomina del commissario ad acta diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Molise n. 92 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione espressa dell’Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, resa con formale assunzione di responsabilità, non lascia margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe come inutiliter data. L’ordine di esibizione impartito dal Giudice non può riguardare se non i documenti esistenti, non potendo concernere quelli non più esistenti, non disponibili o mai formati. Nei procedimenti di accesso, l’Amministrazione destinataria della richiesta deve indicare, sotto la propria responsabilità, quali siano gli atti inesistenti che non è in grado di esibire, senza che possa imporsi la prova del fatto negativo della non detenzione della documentazione, operando il principio ad impossibilia nemo tenetur. L’astratta affermazione della parte circa il permanere del proprio interesse non esonera il giudice amministrativo dal dovere di verificarne l’effettiva sussistenza, potendo dichiarare l’improcedibilità dell’istanza per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il giudizio trae origine da un’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente, un avvocato, volta ad ottenere, tra l’altro, la documentazione concernente la concessione di finanziamenti pubblici statali e l’atto di nomina del rappresentante della Regione all’interno degli organi sociali di una società operante nel settore sanitario. A seguito del parziale accoglimento del ricorso con la sentenza n. 112 del 2024, il Tribunale aveva ordinato all’Amministrazione regionale di trasmettere la documentazione richiesta o, in caso di indisponibilità, di riscontrare l’istanza con una compiuta risposta.
Con la successiva sentenza di ottemperanza n. 105 del 2025, il Tribunale aveva ribadito l’obbligo dell’Amministrazione di fornire una compiuta risposta, dando espressamente conto delle ricerche svolte e dei loro esiti negativi, ed attestando o certificando l’inesistenza dei documenti richiesti. A fronte del persistente inadempimento, il ricorrente aveva presentato una nuova istanza volta alla nomina di un commissario ad acta, sulla quale il Tribunale aveva assegnato all’Amministrazione un ulteriore termine di 45 giorni per concludere il procedimento di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente rilevato che l’ordinanza n. 401 del 2025 aveva già puntualizzato che l’Amministrazione, in casi di apparente non reperibilità dei documenti, deve fornire una attestazione di inesistenza dell’atto, qualificata come accertamento del mancato rinvenimento rebus sic stantibus negli archivi dell’Amministrazione, all’esito di un’attività di ricerca connotata dalla diligenza normativamente esigibile. Tale impostazione era stata recepita nelle precedenti sentenze n. 112/2024 e n. 105/2025.
Con la produzione dell’11 febbraio 2026, la difesa erariale ha depositato la nota n. 11071 del 21 gennaio 2026, con la quale la Regione Molise ha attestato che la Struttura Commissariale e la Direzione Generale per la Salute certificavano formalmente, assumendosene la piena responsabilità, il mancato rinvenimento rebus sic stantibus degli atti richiesti. Il Collegio ha ritenuto che tale certificazione integrasse l’adempimento richiesto dalla sentenza di ottemperanza, non essendo più possibile ordinare l’ostensione di documenti dichiarati inesistenti.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e il proprio precedente costituito dalla sentenza n. 251/2022, il Tribunale ha affermato che l’ordine di esibizione non può riguardare documenti inesistenti, non disponibili o mai formati, spettando all’Amministrazione indicare sotto la propria responsabilità quali atti non sia in grado di esibire. La formale declaratoria di inesistenza dei documenti richiesti determina la sopravvenuta inesigibilità dell’ordine di esibizione, facendo venir meno l’interesse del ricorrente a coltivare la propria pretesa nei confronti dell’Amministrazione resistente.
Il Collegio ha infine verificato d’ufficio la sussistenza dell’interesse residuo dichiarato dal ricorrente, concludendo che la sua astratta affermazione non vale a sottrarre l’istanza all’esito naturale dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non potendosi ordinare alcunché all’Amministrazione regionale, che ha ottemperato, né ad Amministrazioni diverse da quella destinataria della condanna contenuta nella sentenza n. 105/2025. L’istanza di nomina del commissario ad acta è stata pertanto dichiarata improcedibile.
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Nota della Redazione
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