Demolizione e proprietario incolpevole: annullata l’ingiunzione priva di verifica sulle iniziative (TAR Molise n. 84 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, avendo natura reale, può essere legittimamente rivolto al proprietario dell’area, anche se estraneo alla realizzazione dell’abuso. Tuttavia, l’ingiunzione nei confronti del proprietario non responsabile è illegittima qualora questi dimostri di aver intrapreso tempestive e idonee iniziative, anche stragiudiziali, per costringere l’autore dell’illecito a ripristinare lo stato dei luoghi. In tale evenienza, l’amministrazione deve valutare tali iniziative; la loro omessa considerazione determina l’illegittimità dell’ordinanza, nella parte in cui estende al proprietario incolpevole l’ingiunzione e le conseguenze sanzionatorie dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, nonché del conseguenziale diniego di revoca in autotutela. L’atto di acquisizione di cui all’art. 31, comma 3, citato ha natura dichiarativa, comportando l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine di 90 giorni.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, impugnava l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune per la realizzazione di un muretto in cemento armato lungo il confine tra la sua particella e quella della società confinante. L’ordinanza, che dava atto della realizzazione dell’opera ad opera della sola società, ingiungeva la demolizione anche al ricorrente, quale proprietario del suolo su cui insisteva parte del manufatto, con le connesse conseguenze in caso di inottemperanza, ossia l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale. Il ricorrente, che aveva già sollecitato il Comune e diffidato la società, impugnava altresì il provvedimento di rigetto della sua istanza di revoca in autotutela dell’ordinanza. La società controinteressata eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla dedotta insussistenza dell’abuso, ha richiamato la sentenza di questo stesso Tribunale, non appellata, che aveva accertato la natura abusiva dell’opera. Sulla contestata carenza di interesse, ha invece precisato che l’atto di acquisizione al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 ha natura dichiarativa e determina, per le regole dell’obbligo propter rem, l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine fissato con l’ordinanza, sicché l’interesse del proprietario ad evitare le conseguenze dell’inottemperanza altrui è concreto e attuale.
Nel merito, il Collegio ha accolto i motivi di ricorso. Ha ricordato che, secondo un consolidato orientamento, l’ordine demolitorio ha natura reale e può essere rivolto al proprietario a prescindere dalla sua responsabilità nella realizzazione dell’illecito. Tuttavia, il proprietario che non sia colpevole dell’abuso commesso da altri può sottrarsi all’effetto sanzionatorio solo provando di aver intrapreso tutte le iniziative utili, non solo a rendere palese la propria estraneità, ma anche idonee a costringere il responsabile a ripristinare lo stato dei luoghi, come diffide o altre attività di carattere ultimativo.
Nella fattispecie, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente si era attivato tempestivamente: aveva richiesto l’ordinanza repressiva, aveva diffidato la società e aveva nuovamente sollecitato il Comune, inviando la nota anche alla Procura della Repubblica quale notizia di reato. L’amministrazione, pur essendo a conoscenza dell’estraneità del proprietario e delle sue iniziative, aveva illegittimamente esteso l’ingiunzione a demolire nei suoi confronti. L’omessa considerazione di tali elementi ha determinato l’annullamento dell’ordinanza nella parte in cui ingiungeva al ricorrente, nonché l’illegittimità del conseguente diniego di revoca in autotutela.
Il TAR ha infine dichiarato inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alla parte dell’ordinanza che menzionava la possibilità di sanare l’abuso ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di un mero riferimento astratto, un “refuso”, che non incideva sulla sfera giuridica del ricorrente.
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Nota della Redazione
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