Respingimento cautelare per difetto di fumus e periculum (TAR Molise n. 11 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento amministrativo è respinta quando, all’esito dell’istruttoria disposta dal giudice, l’Amministrazione attesti che l’intervento autorizzato non ricade sulla linea di confine tra i fondi dei ricorrenti e quello della controinteressata, né si colloca in prossimità di un sito di interesse comunitario della rete Natura 2000. In tal caso, difettano sia il fumus boni iuris, poiché vengono meno i presupposti fattuali delle censure dedotte, sia il periculum in mora, non essendo ravvisabile una lesione grave e irreparabile in un intervento che consiste nello spostamento di una strada sterrata e delle correlate reti idrica e del gas.
Il Fatto
Il proprietario e l’affittuario di un fondo agricolo hanno impugnato il Permesso di Costruire n. 15/2025, con il quale il Comune di Petacciato ha autorizzato la costruzione di una strada e lo spostamento della condotta d’irrigazione e della condotta del metano su un fondo confinante, chiedendone la sospensione cautelare. I ricorrenti hanno dedotto che le nuove condotte sarebbero state posizionate esattamente sulla linea di confine tra i rispettivi fondi e che l’area di intervento si troverebbe a poche centinaia di metri dal sito SIC “Foce Trigno Marina di Petacciato”, con conseguente pregiudizio per le loro proprietà.
Il Tribunale ha disposto un’istruttoria per verificare la fondatezza di tali allegazioni, assegnando al Comune il compito di chiarire l’esatta collocazione delle nuove condotte rispetto al confine e la distanza dell’intervento dal sito di interesse comunitario.
La Motivazione del Tribunale
Con la relazione depositata in data 22 gennaio 2026, il Comune ha attestato che la condotta del gas risulta collocata a una distanza dalla linea di confine variabile da un minimo di 4,34 metri a un massimo di 27,47 metri, e che la condotta idrica si pone a una distanza variabile da un minimo di 8,09 metri a un massimo di 31,22 metri. Quanto al sito SIC IT7228221 “Foce Trigno”, l’Amministrazione ha chiarito che l’intervento è localizzato a circa 1 km dal sito e non interferisce con habitat o specie tutelate.
Il Collegio ha ritenuto che tali risultanze istruttorie facciano venire meno i presupposti delle censure sollevate dai ricorrenti, i quali avevano dedotto la realizzazione delle opere esattamente a confine con i propri terreni. L’accertata distanza minima di oltre quattro metri dalla linea di confine e la distanza di circa un chilometro dal sito Natura 2000 escludono la configurabilità di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’intervento.
Il Tribunale ha altresì valorizzato la circostanza che l’intervento, consistente nello spostamento di una strada sterrata e delle correlate reti, per sua natura non sembra produrre incidenze negative significative sull’ambiente esterno al fondo di proprietà della società controinteressata. Ha inoltre richiamato il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, che ha raccomandato la rinaturalizzazione dell’attuale tracciato, osservando che avverso tali valutazioni di merito il ricorso non ha mosso specifiche censure.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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