Accesso agli atti di gara: il diniego implicito di oscuramento va impugnato entro dieci giorni dall’aggiudicazione (TAR Molise n. 41 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023 impone che tutte le decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, siano esse esplicite o implicite, vengano impugnate con ricorso notificato e depositato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Tale termine decorre dal momento in cui i concorrenti sono messi nella condizione di comprendere quali atti l’amministrazione ha inteso rendere noti e quali ha invece sottratto all’accesso o alla divulgazione. La mancata proposizione del ricorso nel predetto termine determina l’irricevibilità della domanda ex art. 116 c.p.a., restando irrilevante la successiva presentazione di un’istanza di accesso.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dalla GRIM Scarl per l’affidamento di un servizio di contact center e gestione servizi di backoffice, con delega di committenza ausiliaria al Comune di Ripalimosani. All’esito della procedura, l’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata. La ricorrente, avendo ricevuto l’offerta tecnica dell’aggiudicataria in versione oscurata, ha impugnato l’aggiudicazione e ha proposto domanda ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’accesso ai documenti non resi disponibili, lamentando l’assenza di motivazione sulle richieste di oscuramento accolte dalla stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise, definendo la fase cautelare e la domanda di accesso, ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalle parti intimate. Il Collegio ha richiamato il nuovo quadro normativo di cui agli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023, che segna un cambio di passo rispetto alla disciplina previgente di cui all’art. 53 d.lgs. n. 50/2016, valorizzando l’accesso diretto tramite piattaforme di e-procurement e introducendo un rito speciale accelerato per concentrare le controversie in un arco temporale ristretto.
In applicazione di tali principi, il Tribunale ha rilevato che la comunicazione digitale dell’aggiudicazione del 5.11.2025 non era stata seguita dalla messa a disposizione integrale dell’offerta dell’aggiudicataria, avendo la stazione appaltante informato i concorrenti di aver accolto le richieste di oscuramento. Tale comunicazione integrava un diniego implicito di accesso che doveva essere impugnato entro dieci giorni, ai sensi dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso, notificato solo il 5.12.2025, è stato pertanto dichiarato irricevibile per tardività.
Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto che le esigenze della ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, fissando l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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