Ottemperanza per sentenza del giudice ordinario: obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato (TAR Veneto n. 1678 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile con riferimento alle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione abbia provveduto, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza nel termine di sessanta giorni e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Padova, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero all’accredito della somma di euro 500,00 per ciascun anno. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 senza che il Ministero avesse ottemperato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione dell’ufficio competente, e l’avvenuta notifica al Ministero della sentenza con il decorso del termine dilatorio. Ha quindi escluso dubbi sulla sussistenza del proprio potere di conoscere dell’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, richiamando la previsione dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’Amministrazione intimata, non costituendosi in giudizio, non aveva fornito alcun elemento per dimostrare l’avvenuto adempimento. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza, procedendo all’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma complessiva di euro 1.000,00 per le finalità previste dalla legge, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per assicurare l’effettività della tutela, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, provvedendo direttamente nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato infine condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari.
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Nota della Redazione
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