Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e accreditamento Carta Docente (TAR Veneto n. 1677 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che accerta il diritto del docente precario al beneficio della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’accoglimento del ricorso non richiede la costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, la cui inerzia nell’adempiere al giudicato legittima l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Non sussistono i presupposti per la condanna alla penalità di mora quando gli interessi legali sulla somma dovuta siano idonei a compensare il danno da ritardo.
Il Fatto
Un docente con contratto a tempo determinato, avendo visto riconoscere dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, il diritto alla Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, nonché alla condanna del Ministero al relativo accredito, aveva notificato la sentenza all’amministrazione.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente, in mancanza di esecuzione spontanea, proponeva ricorso per ottemperanza avanti al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha verificato, in primo luogo, l’ammissibilità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale di Padova e l’avvenuta notifica al Ministero, presupposti necessari per l’azione di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. consente di agire per l’ottemperanza anche avverso le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al decisum. L’amministrazione, non costituendosi, non ha offerto alcuna prova dell’avvenuto adempimento.
Il TAR ha, quindi, accolto il ricorso, ordinando al Ministero di procedere all’accredito della somma sul portafoglio “Carta Docente” entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha contestualmente nominato un commissario ad acta per il caso di inottemperanza, individuato nel Direttore generale competente, al fine di garantire l’effettiva esecuzione del giudicato.
La domanda di condanna alla penalità di mora è stata, infine, rigettata, in quanto l’attitudine degli interessi legali sulla somma dovuta è stata ritenuta sufficiente a compensare il danno da ritardo. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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