Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo ordina l’accredito e nomina il commissario ad acta (TAR Veneto n. 1675 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanna l’amministrazione a un obbligo di fare, costituisce titolo per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. In caso di inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento nel termine di sessanta giorni e, sin da ora, nomina un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna alle spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di Euro 1.000,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, senza che l’amministrazione avesse ottemperato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso ammissibile, avendo accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, l’avvenuta notifica al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
Nel merito, il Collegio ha chiarito che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario al novero dei titoli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza, la cui funzione è quella di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il ricorso è stato quindi ritenuto fondato, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione intimata e l’assenza di elementi volti a dimostrare l’adempimento. Il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere all’accredito della somma sul portafoglio “carta docente” nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Inoltre, per assicurare l’effettività della tutela, il Tribunale ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, che dovrà attivarsi, su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo direttamente o tramite un funzionario delegato nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Ministero è stato infine condannato al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in Euro 800,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
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Nota della Redazione
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