Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta docente (TAR Veneto n. 1638 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di somme sulla carta elettronica del docente costituisce titolo suscettibile di attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’amministrazione che non dimostri di aver dato esecuzione al dictum giudiziale è condannata ad adempiere nel termine assegnato, con nomina sin da ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito sulla propria carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. -OMISSIS-9 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero avesse ottemperato, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Veneto. L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, accertando la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dalla dichiarazione dell’ufficio competente, e l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero con il decorso del termine dilatorio di legge.
La pronuncia ha quindi chiarito che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del titolo – una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato – al novero dei provvedimenti la cui esecuzione può essere ottenuta con il rimedio dell’ottemperanza, previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il ricorso è stato accolto poiché l’amministrazione, non costituendosi, non ha fornito alcun elemento per dimostrare l’avvenuto adempimento di quanto impostole. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di procedere all’accredito della somma sul portafoglio “carta docente” entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per garantire l’effettività della tutella, il Tribunale ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o suo delegato, che dovrà attivarsi su istanza della parte ricorrente in caso di vana scadenza del termine, provvedendo direttamente o tramite funzionario delegato nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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