Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta per l’inerzia ministeriale (TAR Veneto n. 1636 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che condanni l’amministrazione al pagamento di somme, costituisce titolo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L’ottemperanza è ammissibile previa verifica del passaggio in giudicato della pronuncia e della notifica alla parte pubblica, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione nel termine assegnato e nomina sin da ora, per il caso di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta, individuato ratione muneris nella persona del direttore generale della struttura competente.
Il Fatto
Il Tribunale di Verona, con sentenza divenuta definitiva, aveva accertato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, per il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato, condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento della somma di € 3.012,95 oltre interessi e spese di lite.
La sentenza, non impugnata e notificata all’amministrazione, era rimasta priva di esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, riscontrando la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dalla certificazione della cancelleria, e l’avvenuta notifica della sentenza all’amministrazione con il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha chiarito che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., disposizione che espressamente ammette tale azione per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, per quanto riguarda il caso deciso.
Ritendo il ricorso fondato, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo la somma dovuta oltre interessi legali, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della pronuncia.
Il Collegio ha inoltre accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo ratione muneris nel Direttore della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine assegnato. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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