Revoca della gara per sopravvenuta esigenza di adeguamento strutturale del centro di accoglienza (TAR Veneto n. 1604 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di una procedura di gara indetta per l’affidamento di un appalto di servizi, disposta prima dell’aggiudicazione definitiva, costituisce esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, legittimo ove sorretto da un concreto interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive. La natura di atto generale del bando e di atto endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione esclude l’applicazione integrale della disciplina degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, non essendo configurabile un affidamento tutelabile in capo al destinatario della mera proposta. La sopravvenuta necessità di adeguare la struttura oggetto dell’appalto, con conseguente alterazione della ripartizione dei costi tra amministrazione ed ente gestore, integra il mutamento della situazione di fatto idoneo a giustificare la revoca, funzionale alla successiva indizione di una nuova gara calibrata sulla nuova configurazione del servizio.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale, risultata prima classificata nella procedura di gara per l’affidamento dei servizi di gestione di un centro di accoglienza straordinaria, impugnava il decreto con cui la Prefettura aveva disposto la revoca della procedura, motivata dall’esito di un’ispezione che aveva evidenziato la grave inadeguatezza igienico-sanitaria e di sicurezza delle tensostrutture esistenti. La ricorrente sosteneva che le criticità fossero preesistenti e note, e che la revoca mirasse ad eludere l’esito della gara per affidare la commessa ad altro operatore. Con motivi aggiunti veniva impugnato anche l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzato alla stipula di una convenzione per la temporanea gestione del centro.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l’avviso pubblico censurato era andato deserto e l’annullamento non avrebbe potuto produrre alcuna utilità per la ricorrente. Nel merito del ricorso introduttivo, la Sezione ha richiamato i principi consolidati in materia di revoca delle procedure di gara, evidenziando come la revoca possa essere disposta non solo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ma anche per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, trattandosi di potere ampiamente discrezionale.
La Corte ha precisato che, intervenendo la revoca prima del formale provvedimento di aggiudicazione, l’atto costituisce un semplice atto di ritiro che non richiede il raffronto tra interesse pubblico e interesse privato sacrificato, non essendo configurabile alcun affidamento in capo al destinatario della sola proposta di aggiudicazione. L’amministrazione aveva legittimamente rilevato che la sopravvenuta necessità di un adeguamento urgente della struttura rendeva non più attuali le richieste formulate in sede di gara sotto il profilo della ripartizione dei costi.
Quanto alla dedotta preesistenza delle criticità, il Collegio ha osservato che l’audizione richiamata dalla ricorrente si era svolta esclusivamente con la Stazione unica appaltante, senza la partecipazione della Prefettura, e che le condizioni della struttura erano ulteriormente peggiorate, risultando inammissibili secondo l’autorità sanitaria. La mancata previsione nel budget di offerta di un piano di spesa per la sostituzione delle tensostrutture e la mancata trasmissione della documentazione di conformità attestavano l’impossibilità di far fronte alle criticità attraverso la gara in corso. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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