Improcedibilità per mancata dichiarazione di interesse dopo avviso ex art. 72-bis c.p.a. (TAR Veneto n. 1606 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso, successiva alla ricezione dell’avviso di fissazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., costituisce comportamento univoco rilevante ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Detto comportamento, valutato anche in considerazione del tempo trascorso, integra la fattispecie della sopravvenuta carenza di interesse e legittima la declaratoria di improcedibilità del gravame con sentenza in forma semplificata.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il questore di Venezia aveva disposto la sospensione dell’attività di un bar ristorante per la durata di dieci giorni. La segreteria del TAR fissava la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., con avviso rivolto alle parti costituite, contenente l’espressa avvertenza che la mancata manifestazione di interesse alla decisione sarebbe stata valutata ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 72-bis cod. proc. amm., che consente al presidente di fissare la trattazione del ricorso in camera di consiglio quando la causa sia suscettibile di immediata definizione e impone al giudice di decidere con sentenza in forma semplificata. Ha quindi valorizzato l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., in base al quale il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci, ovvero dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Nel caso di specie, la parte ricorrente, pur avendo ricevuto la comunicazione di segreteria recante l’avviso di cui all’art. 72-bis cod. proc. amm., non aveva prodotto alcuna dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione. Tale inerzia è stata qualificata dal Tribunale come comportamento processuale univoco, tale da integrare la fattispecie della sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso.
A sostegno di tale conclusione il Collegio ha citato il precedente del C.G.A.R.S. 7 aprile 2022, n. 435, secondo cui il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione finalizzata a velocizzare la decisione dei giudizi, a fornire una risposta espressa e tempestiva. Ha altresì richiamato il conforme orientamento del TAR Veneto, Sez. I, 26 marzo 2024, n. 576.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, attesa anche l’assenza di contrarie deduzioni della parte resistente.
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Nota della Redazione
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