(TAR Valle d’Aosta n. 36 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La variante al piano regolatore generale che subordini il beneficio dell’edificazione della prima casa alla condizione che il richiedente e i componenti del nucleo familiare non siano proprietari, a titolo esclusivo o usufruttuari, di altre unità abitative residenziali in tutto il territorio nazionale è illegittima per eccesso di potere e violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 13 L.R. Valle d’Aosta n. 54/1998 e dell’art. 11 L.R. Valle d’Aosta n. 11/1998, atteso che l’ente locale non può attribuire rilievo, nella propria disciplina urbanistica, a circostanze che esulano dal proprio ambito territoriale e dalla propria popolazione. La norma tecnica di attuazione, pur definendo i presupposti per l’esercizio dello ius aedificandi all’interno dei confini comunali, non può fondare la propria fattispecie su elementi che implicano una valutazione estesa all’intero territorio nazionale, estranea alla competenza del comune.
Il Fatto
Una società proprietaria di aree a destinazione urbanistica residenziale nel comune di Courmayeur impugnava la delibera consiliare con cui era stata approvata una variante non sostanziale al piano regolatore generale, recante modifica all’art. 21 delle NTA in materia di realizzazione della prima casa. La versione previgente della norma condizionava il beneficio alla circostanza che il richiedente e il nucleo familiare non fossero proprietari di altre unità abitative nel comune; la nuova formulazione, invece, estendeva il divieto all’ipotesi di proprietà di immobili in tutto il territorio nazionale. La ricorrente contestava la variante deducendo, con un primo motivo, la violazione delle norme che delimitano la competenza del comune al proprio ambito territoriale; con un secondo motivo, l’inadeguatezza delle argomentazioni con cui l’amministrazione aveva respinto le osservazioni presentate in sede procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la variante introduce una disciplina destinata a spiegare effetti esclusivamente all’interno del territorio comunale, in quanto limita l’attività edificatoria svolta nei confini dell’ente. Ha tuttavia chiarito che la ricostruzione di parte muoveva da una sovrapposizione tra il piano degli elementi di fatto che compongono la fattispecie astratta della norma e il diverso piano dell’ambito territoriale di efficacia della previsione, concludendo per la legittimità dell’intervento regolatorio.
Quanto al secondo motivo, la decisione ha escluso che le argomentazioni svolte dal comune in risposta alle osservazioni attengano a profili fiscali, ravvisandone la ratio nella volontà di riservare un trattamento privilegiato a quanti intendano realizzare la prima casa nel territorio, sottraendosi al rispetto degli equilibri funzionali previsti per l’edificazione di immobili con diversa destinazione. Tale scelta, ispirata all’esigenza di assicurare un più elevato grado di radicamento della popolazione residente, è stata considerata espressione dell’elevata discrezionalità dell’amministrazione in materia di pianificazione urbanistica, non connotata da manifesta irragionevolezza.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.