Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse dopo il provvedimento espresso (TAR Valle d’Aosta n. 23 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Il giudice non può decidere il ricorso nel merito quando la parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tale evenienza, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso da parte dell’amministrazione, che abbia determinato il venir meno dell’interesse alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio, legittima la dichiarazione di improcedibilità. Le spese di lite possono essere compensate, anche in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione resistente.
Il Fatto
La società e i privati ricorrenti avevano proposto al Comune di Sarre una istanza di approvazione di uno Studio Unitario relativo ad una zona del Piano Regolatore Generale. Avendo l’amministrazione serbato silenzio sull’istanza, protocollata nell’agosto 2025, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Comune, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Nel corso del giudizio, il Comune ha adottato una nota con la quale ha respinto l’istanza; i ricorrenti hanno depositato tale atto in giudizio, evidenziando la sopravvenuta improcedibilità del ricorso. Successivamente, hanno dichiarato che l’amministrazione aveva giudicato ammissibile la proposta, ribadendo la conclusione per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il sindacato giurisdizionale può essere attivato solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso, essendo il processo amministrativo nella disponibilità della parte che lo ha instaurato. Da ciò consegue che il giudice non ha alcuna possibilità di decidere il merito quando la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, dichiari di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno reso una dichiarazione univoca in tal senso, avendo l’amministrazione nel frattempo adottato un provvedimento espresso sulla loro istanza. La Corte ha quindi ritenuto di non poter esaminare il merito della controversia, essendo il ricorso divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
In ordine alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, considerando la mancata costituzione in giudizio del Comune di Sarre e la richiesta formulata dalla parte ricorrente, che aveva espressamente concluso in tal senso. La sentenza ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso, senza pronunciarsi nel merito della vicenda sostanziale relativa alla legittimità dell’operato comunale.
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Nota della Redazione
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