Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 14509 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto del docente alla Carta docente per gli anni scolastici pregressi, con condanna dell’amministrazione all’attribuzione del beneficio secondo il proprio sistema e per un valore corrispondente a quello perduto, è titolo esecutivo azionabile innanzi al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione che non fornisca chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione del giudicato è condannata a ottemperare, con nomina fin da ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, secondo il sistema proprio dell’istituto e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione.
Rimasta inerte l’amministrazione, la docente ha adito il TAR Lazio con il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti in ordine all’esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità del titolo esecutivo, riscontrando che la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme di legge all’amministrazione, risultando decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e successive modificazioni.
A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione o le ragioni dell’inerzia. Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, richiamati dal Collegio, grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’adempimento o l’impossibilità sopravvenuta, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente deve trovare accoglimento.
Il diritto riconosciuto dal giudice ordinario ha ad oggetto un beneficio economico predeterminato nella sua consistenza dal titolo esecutivo. I relativi presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza, sicché il Ministero è stato condannato a eseguire la decisione nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà su richiesta della parte ricorrente.
Il Collegio ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendo ogni valutazione a un’eventuale successiva fase in caso di perdurante inottemperanza. Ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, rilevando una situazione di criticità sistemica nell’inerzia dell’amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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