Ottemperanza per la Carta del docente: obbligo del Ministero e commissario ad acta (TAR Lazio n. 14488 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ex art. 114 cod. proc. amm. L’amministrazione, decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato, senza che in tale sede possano essere sindacati i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario. In caso di persistente inerzia, il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente emissione dei relativi buoni elettronici. A fronte della mancata esecuzione spontanea del provvedimento da parte dell’amministrazione, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, lamentando l’inerzia del Ministero e chiedendo che fosse ordinata l’integrale attuazione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità del titolo esecutivo, accertando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ed era stata notificata nelle forme di legge all’amministrazione. Risultava altresì decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e successive modifiche, entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione.
In assenza di qualsivoglia giustificazione da parte del Ministero, il Collegio ha ritenuto applicabile il principio, richiamato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento. La mancata prova dell’esecuzione ha determinato l’accoglimento della pretesa, essendo il diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sindacabile in sede di ottemperanza.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda entro i successivi 60 giorni su richiesta del ricorrente.
Il Collegio ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, evidenziando la criticità sistemica determinata dall’inerzia ripetuta dell’amministrazione, che costringe i docenti a instaurare ulteriori giudizi per ottenere l’esecuzione di sentenze favorevoli. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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