L’atto di accertamento dell’acquisizione ex lege dell’abuso non è provvedimento impugnabile (TAR Lazio n. 14454 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Amministrazione, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, dà atto dell’acquisizione gratuita al proprio patrimonio delle opere abusive, del loro sedime e dell’area pertinenziale costituisce una conseguenza ex lege dell’inottemperanza stessa, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Tale atto ha natura di mero accertamento e non di provvedimento, con la conseguenza che la sua impugnazione è inammissibile. Nei procedimenti sanzionatori per abusi edilizi non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’attività si esaurisce nell’adozione di un atto vincolato, privo di valutazioni discrezionali. Il decorso del tempo tra la realizzazione dell’abuso e il suo accertamento non ingenera alcun legittimo affidamento né impone uno specifico onere motivazionale. La sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 consegue alla violazione dell’ordine di demolizione, non alla commissione dell’abuso, e la sua misura massima è proporzionata alla gravità dell’illecito.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato in Genzano di Roma, era destinatario di un’ordinanza di demolizione per aver realizzato un edificio residenziale in totale difformità dal permesso di costruire rilasciato per un annesso agricolo. Non avendo ottemperato all’ingiunzione, il Comune adottava una determinazione con cui prendeva atto della mancata demolizione e della conseguente acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente delle opere, del sedime e dell’area pertinenziale, irrogando altresì la sanzione pecuniaria nella misura massima.
Il ricorrente impugnava tale determinazione, deducendo plurimi vizi: la mancata indicazione dell’area da acquisire, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la natura pertinenziale del manufatto, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e sulla sanzione, nonché l’impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte assentita.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, rilevando in via preliminare che l’atto impugnato non ha carattere provvedimentale ma di mero accertamento di fatti le cui conseguenze derivano direttamente dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue l’inammissibilità della sua impugnazione, come già affermato da giurisprudenza richiamata in sentenza.
Nel merito, il Collegio ha comunque esaminato le censure, ritenendole infondate. Quanto alla mancata indicazione dell’area da acquisire, ha precisato che essa costituisce conseguenza automatica dell’inottemperanza e che l’ordine di demolizione può essere successivamente integrato da un atto separato; nel caso di specie, l’atto impugnato aveva comunque individuato compiutamente l’area.
In relazione alla comunicazione di avvio, il giudice ha escluso l’obbligo, trattandosi di attività vincolata. Ha poi negato la natura pertinenziale del fabbricato, trattandosi di un’intera opera residenziale realizzata in luogo di un annesso agricolo, destinata a soddisfare esigenze permanenti, con la conseguenza che non poteva configurarsi né una pertinenza urbanistica né un manufatto precario. Ha infine escluso ogni legittimo affidamento per il decorso del tempo e ogni pregiudizio a una parte assentita, non essendovi alcuna porzione legittimamente realizzata.
Quanto alla sanzione, il TAR ha chiarito che l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 sanziona l’inottemperanza all’ordine di demolizione, non l’abuso, e che la misura massima è proporzionata alla realizzazione di un fabbricato di circa 265 mq. in zona agricola, dove l’edificazione era consentita solo con rapporti assai più ridotti su un lotto minimo di tre ettari, mentre il fondo aveva un’estensione di gran lunga inferiore. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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