Il parere negativo del Ministero della Cultura non è illegittimo: la deroga paesaggistica non può sanare varianti urbanistiche non conformi (TAR Lazio n. 14431 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga alle norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. d) delle relative norme tecniche, costituisce strumento di carattere straordinario, che deve essere riferito a specifici progetti puntualmente individuati e non può essere impiegato per l’approvazione di varianti urbanistiche finalizzate a modificare la zonizzazione di un’area non conforme al piano paesaggistico. Detto strumento derogatorio non è, altresì, utilizzabile per la “sanatoria” di interventi edilizi non legittimi sotto il profilo paesaggistico, né per legittimare previsioni urbanistiche in variante relative ad aree non conformi al PTPR. Ne consegue l’inapplicabilità del meccanismo del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990 al procedimento di deroga, allorché il procedimento attivato non sia quello previsto dalla legge per le finalità perseguite. Il parere negativo del Ministero della Cultura, ancorché reso in un procedimento non corretto, non è illegittimo se sorretto da motivazione puntuale e articolata.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di un villaggio turistico sito nel Comune di Amatrice, ha richiesto il mutamento della destinazione urbanistica delle aree di propria pertinenza, da zona agricola e da zona di espansione residenziale a Servizi Ricettivi Turistici (SRT), nonché l’ampliamento della consistenza recettiva delle strutture, gravemente danneggiate dal sisma del 2016. Il Comune, riconosciuto il rilevante interesse pubblico della richiesta, ha avviato il procedimento per l’adozione di una variante al Piano Regolatore Generale e ha richiesto il parere prescritto dall’art. 14, co. 1, lett. d) del PTPR del Lazio, necessario per la deroga alle norme di tutela paesaggistica. Il Ministero della Cultura si è pronunciato negativamente, ritenendo il procedimento di deroga inidoneo rispetto alle finalità perseguite dalle istanze, in quanto volto ad ottenere non l’autorizzazione a un intervento specifico, ma la modifica della zonizzazione urbanistica di un’area non conforme al PTPR. La società ha impugnato il parere, deducendo i vizi di tardività, di travisamento e di illogicità manifesta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato la possibile tardività del ricorso, notificato oltre il termine di legge, ma ha comunque esaminato il merito delle doglianze, rigettandole in quanto infondate. La società aveva censurato il parere ministeriale sostenendo che lo stesso non si sarebbe espresso sulla compatibilità ambientale degli interventi e che sarebbe basato su una visione non attuale dei luoghi.
I giudici hanno respinto tali censure, evidenziando come il Ministero abbia svolto una valutazione approfondita e del tutto coerente con il quadro normativo. Il parere impugnato ha correttamente qualificato la richiesta come volta alla modifica della destinazione urbanistica di un’area, operazione che non può essere realizzata tramite lo strumento derogatorio di cui all’art. 14, co. 1, lett. d) del PTPR. Tale strumento, infatti, è finalizzato ad autorizzare interventi edilizi specifici e puntuali, in deroga alle norme di tutela, e non può essere utilizzato per “fotografare” uno status quo non conforme o per approvare una variante urbanistica, che richiederebbe invece uno specifico strumento attuativo da sottoporre a un diverso iter autorizzativo.
Il Tribunale ha inoltre escluso la contraddittorietà del parere, rilevando come il Ministero, pur affermando l’inammissibilità di parte delle istanze, abbia comunque reso una valutazione complessivamente negativa, non limitata alla mera declaratoria di inammissibilità. La decisione è stata motivata anche dalla mancata contestazione, da parte della ricorrente, di ulteriori profili di non conformità evidenziati dal Ministero, quali le incongruenze nei dati dimensionali e la mancanza di elaborati progettuali per gli edifici di nuova costruzione, nonché l’assenza di titoli autorizzativi paesaggistici per gli interventi pregressi.
Quanto alla dedotta tardività del parere rispetto al termine di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, il TAR ha precisato che l’istituto del silenzio assenso non può trovare applicazione nella fattispecie, atteso che il procedimento attivato non era quello corretto per le finalità perseguite. La circostanza che il Ministero abbia reso un parere negativo invece di dichiarare l’inammissibilità dell’istanza non integra una contraddizione logica, ma costituisce espressione della sua funzione consultiva e non determina l’applicabilità del meccanismo formativo del silenzio-assenso. Il parere negativo, in conclusione, è stato ritenuto legittimo in quanto basato su plurime e puntuali motivazioni, non efficacemente censurate dalla ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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