Specificità dei motivi di ricorso: deposito di atto diverso determina inammissibilità (TAR Lazio n. 14358 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso introduttivo deve contenere l’esposizione dei motivi su cui il gravame si fonda, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm.; è inammissibile quando l’atto depositato non corrisponda a quello notificato, difettando la chiarezza e la specificità delle censure. L’inammissibilità non è esclusa dalla regolare notifica dell’atto né dal corretto deposito del provvedimento impugnato, poiché il vizio lede non solo il diritto di difesa della controparte ma anche il corretto svolgimento dell’attività giurisdizionale. La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. costituisce strumento eccezionale, applicabile solo in presenza di oscurità del quadro normativo, oscillazioni giurisprudenziali, comportamenti ambigui dell’Amministrazione, caso fortuito o forza maggiore. La violazione del termine perentorio di deposito di cui all’art. 45 cod. proc. amm. rende comunque tardivo il ricorso notificato e non tempestivamente depositato.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il GSE aveva rigettato un progetto a consuntivo, presentato per l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi ai sensi del d.m. 11 gennaio 2017. A sostegno del gravame deduceva plurimi vizi di legittimità avverso il provvedimento di rigetto, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del proprio diritto all’approvazione del progetto. Con motivi aggiunti la società reiterava le medesime censure, integrandole con ulteriori profili di doglianza. Il GSE si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancanza del requisito di specificità dei motivi, rilevando che l’atto depositato in segreteria non corrispondeva a quello effettivamente notificato. La ricorrente, ammettendo l’errore materiale, chiedeva in subordine la rimessione in termini per il deposito dell’atto corretto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’atto depositato censurava un provvedimento di rigetto relativo a un progetto diverso, riguardante un intervento di illuminazione in un sito differente rispetto a quello oggetto del ricorso notificato. Ha quindi ritenuto che tale errore non fosse irrilevante, in quanto il principio violato non tutela il solo diritto di difesa della controparte ma mira ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività giurisdizionale. I giudici hanno evidenziato che le censure contenute nell’atto depositato non coincidevano con quelle del ricorso notificato, rendendo impossibile individuare con esattezza l’oggetto del giudizio e le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione. Ha inoltre escluso che l’oggetto potesse ricavarsi dal deposito del provvedimento impugnato, richiamando il principio di autosufficienza del processo amministrativo, che impone l’esposizione specifica dei motivi e che rende inammissibili le censure dedotte per relationem. In relazione all’istanza di rimessione in termini, ha osservato che il beneficio dell’errore scusabile ha natura eccezionale e non è invocabile per un errore materiale nella redazione degli atti difensivi, non riconducibile a causa non imputabile alla parte. Ha infine rilevato che il ricorso notificato era stato depositato solo a distanza di anni, in violazione del termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 45 cod. proc. amm., con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità. Alla luce di tali rilievi ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e irricevibili i motivi aggiunti, in quanto tardivi, compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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