Illegittima l’ottemperanza per sentenza di rito; il diniego di riavvio del procedimento concluso è legittimo (TAR Lazio n. 14332 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è inammissibile quando la sentenza di cui si chiede l’esecuzione abbia natura meramente processuale, essendosi limitata a dichiarare il difetto di interesse per il carattere endoprocedimentale dell’atto impugnato, senza pronunciare alcun obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione. Il provvedimento adottato in riscontro a una successiva istanza di riavvio non è viziato in via derivata rispetto alla precedente comunicazione di avvio del procedimento, ove manchi tra i due atti il nesso di presupposizione e consequenzialità, riferendosi a istanze diverse. È legittimo il diniego di riavvio di un procedimento che risulti già concluso con provvedimento definitivo di inammissibilità dell’istanza, ancorché l’interessato assuma la perdurante pendenza del procedimento medesimo.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di terreni in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, aveva ricevuto un’ordinanza di demolizione per opere abusive, confermata dal giudice amministrativo. Successivamente, aveva presentato istanza di autorizzazione per lavori di riordino del sito, dichiarata inammissibile dalla Comunità montana e dal Comune per carenze documentali. Avendo impugnato la successiva nota di avvio del procedimento, il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, qualificando l’atto come mera comunicazione endoprocedimentale. A fronte dell’istanza di riavvio del procedimento presentata dalla società, l’Amministrazione aveva risposto negativamente, richiamando la natura di rito della sentenza e l’avvenuta conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con sentenza non definitiva, la domanda di ottemperanza era già stata dichiarata inammissibile, in ragione della natura meramente processuale della pronuncia n. 10160/2025, e che il giudizio era proseguito in rito ordinario per l’esame della domanda di annullamento della nota n. 3962/2025, proposta in via subordinata.
Applicando il criterio della ragione più liquida, il Tribunale ha prescinto dalle eccezioni di inammissibilità formulate dalle Amministrazioni, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha quindi individuato l’effettiva portata del thema decidendum, costituito unicamente dalla legittimità della nota con cui la Comunità montana aveva respinto l’istanza di riavvio del procedimento relativo all’istanza del 12 giugno 2018.
La ratio decidendi del provvedimento impugnato – ossia l’avvenuta conclusione del procedimento con la nota comunale del 17 settembre 2019, che aveva confermato l’inammissibilità del progetto – è stata ritenuta resistente alle censure. Il Collegio ha escluso il configurarsi di un vizio di illegittimità derivata, osservando che la nota n. 5277/2021 si riferiva alla diversa istanza del 10 novembre 2021, mentre il provvedimento impugnato rispondeva all’istanza del 20 giugno 2025, sicché tra i due atti non sussisteva il necessario nesso di presupposizione.
Quanto alle ulteriori argomentazioni, la corrispondenza successiva alla nota del 2019 è stata valutata nella medesima direzione della declaratoria di inammissibilità, avendo la Città metropolitana chiarito che il procedimento avrebbe dovuto essere avviato ex novo, mentre la dichiarazione di inammissibilità era stata ribadita anche nella successiva nota del 10 ottobre 2019. In definitiva, nessuna delle censure ha superato il dato fondamentale della già intervenuta conclusione del procedimento, con conseguente reiezione della domanda di annullamento e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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