Effetto estintivo del pagamento ridotto ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025: cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 14316 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, estingue integralmente l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici. Detto adempimento, una volta accertato dalla regione con apposito provvedimento pubblicato e comunicato alla segreteria del TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi instaurati avverso i menzionati provvedimenti regionali, con compensazione integrale delle spese di lite, restando al contempo preclusa ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per le annualità considerate.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le linee guida ministeriali e il decreto della Regione Marche che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, ingiungendo alla ricorrente il versamento di un importo di euro 136.274,22. La società ha altresì chiesto il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio, è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha rimodulato il meccanismo del c.d. payback.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo rilevato la portata della disposizione sopravvenuta, la quale ha stabilito che gli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per le annualità 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La norma ha inoltre previsto che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, demandando alle regioni l’accertamento dell’avvenuto pagamento e la comunicazione alla segreteria del TAR Lazio, con conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti.
La società ricorrente, con istanza depositata in data 22 aprile 2026, ha documentato l’avvenuto versamento della quota di ripiano in misura ridotta in favore della Regione Marche. A sostegno, ha prodotto il decreto del Direttore dell’Agenzia regionale sanitaria della Regione Marche dell’ottobre 2025, con cui è stato accertato l’avvenuto versamento degli importi dovuti dalle aziende fornitrici, tra le quali la stessa ricorrente figura nell’elenco approvato, disponendosi la comunicazione alla segreteria del Tribunale amministrativo.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che l’adempimento effettuato dalla società, con l’accertamento regionale che ne è seguito, integri la fattispecie estintiva disciplinata dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. L’inclusione della ricorrente nell’elenco delle aziende che hanno provveduto al versamento ha fatto cessare la materia del contendere sull’intero gravame, vertendo le contestazioni sulle obbligazioni oggetto della rimodulazione legislativa. La declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata quindi estesa all’intero ricorso, assorbendo ogni questione relativa al silenzio diniego sull’istanza di accesso e alla domanda risarcitoria.
La pronuncia, in conformità al disposto normativo, ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, con conseguente condanna alla rifusione non dovuta in favore di alcuna di esse.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.