Diniego cittadinanza per matrimonio e motivi di sicurezza: resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 14308 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della legge n. 91/1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo. Tuttavia, tale diritto si affievolisce ad interesse legittimo quando emerga, nel corso dell’istruttoria, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992. In tale evenienza, la giurisdizione è radicata dinanzi al giudice amministrativo. Il provvedimento di diniego fondato su ragioni di sicurezza nazionale è sufficientemente motivato quando richiama, per relationem, la relazione degli organi di sicurezza, senza necessità di esplicitare analiticamente le informazioni riservate.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino pakistano coniugato con una cittadina italiana, impugnava dinanzi al TAR il decreto ministeriale del 22.2.2022 con cui gli era stata negata la concessione della cittadinanza italiana, richiesta per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992. Il diniego si fondava sugli esiti dell’attività informativa esperita dagli organismi di sicurezza, dai quali emergevano elementi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, senza che fosse possibile esplicitare ulteriormente i contenuti riservati. Il ricorrente deduceva, in particolare, il difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento, nonché la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’omesso invio del preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affrontato la questione della giurisdizione, dirimendola in senso favorevole alla propria conoscibilità. Ha ricordato che le controversie relative al diniego della cittadinanza per matrimonio rientrano, di regola, nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché il coniuge del cittadino italiano è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo. Tale diritto si affievolisce ad interesse legittimo solo quando l’amministrazione eserciti il potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Nella fattispecie, l’informativa depositata in giudizio dagli organi di intelligence aveva rivelato che lo straniero era sospettato di collaborazione con apparati informativi di organizzazioni governative del proprio Paese di origine, radicando così la giurisdizione del giudice amministrativo.
Quanto alla censura relativa all’omesso preavviso di rigetto, la Corte l’ha ritenuta infondata. L’omissione della comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è giustificata dal carattere riservato delle informazioni poste a fondamento del diniego, che non avrebbero comunque consentito l’ostensione all’interessato, come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998. La ratio della norma, che presuppone la conoscibilità degli elementi ostativi, non è configurabile quando tali elementi sono secretati.
Nel merito, il Collegio ha escluso la fondatezza delle doglianze avverso la determinazione ministeriale. Ha richiamato, quale precedente conforme ex art. 74 c.p.a., la propria sentenza n. 13971 del 2026, affermando che l’amministrazione si era determinata nel senso del diniego sulla base di elementi informativi che integravano gli estremi del motivo ostativo di sicurezza della Repubblica, previa acquisizione del conforme parere del Consiglio di Stato. Ha inoltre evidenziato come la giurisprudenza consolidata ritenga il richiamo alla relazione dei servizi segreti una motivazione per relationem adeguata, non essendo necessario indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente.
La Corte ha infine rimarcato l’attendibilità delle valutazioni operate dagli organismi di sicurezza, trattandosi di fonte ufficiale e istituzionale, e ha precisato che l’esigenza di garantire la sicurezza della Repubblica, interesse di rango superiore, presuppone che nessun dubbio o ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche in una valutazione prognostica per il futuro. L’eventuale ostensione in giudizio dei documenti classificati, disposta dal giudice con le cautele previste dall’art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, garantisce il diritto di difesa senza pregiudicare la segretezza delle investigazioni. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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