Annullamento dei dinieghi di autorizzazione per fuochi pirotecnici e risarcimento del danno (TAR Lazio n. 14309 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione allo svolgimento di spettacoli pirotecnici, fondato su generici e non verificati esposti relativi alla rumorosità proveniente da attività diverse (diffusione di musica ad alto volume) e non dagli spettacoli stessi, è illegittimo per carenza istruttoria e motivazionale. La presentazione di una nuova istanza per l’accensione di fuochi “silenziosi” non equivale a rinunzia alla precedente istanza, che l’Amministrazione deve istruire e decidere espressamente ex art. 2, comma 1, l. n. 241/1990. L’emergere di nuovi elementi ostativi, anche per la sopravvenienza di un’ordinanza commissariale, impone all’Amministrazione di attivare il contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis l. n. 241/1990. La lesione dell’interesse legittimo pretensivo è risarcibile per equivalente quando la spettanza del bene della vita è certa; ove la spettanza non sia accertabile con certezza, il danno è risarcibile come perdita di chance in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.
Il Fatto
La società ricorrente, autorizzata con determina comunale all’accensione di fuochi pirotecnici presso una villa per le date del 15 e 22 luglio e 4 agosto 2023, vedeva revocata l’autorizzazione e respinte le successive istanze (anche per l’uso di prodotti “silenziosi”) con determinazioni del 23 giugno 2023, motivata con il riferimento a “recenti segnalazioni” di disturbo alla quiete pubblica e a rilievi fonometrici dell’ARPA relativi alla diffusione di musica ad alto volume.
Nel corso del giudizio, avviato nel luglio 2023, la società proponeva due ricorsi per motivi aggiunti avverso gli atti di riesame e i successivi dinieghi, adottati dopo l’entrata in vigore di un’ordinanza commissariale che introduceva nuovi requisiti. Con memoria dell’8 giugno 2026, la società dichiarava la persistenza dell’interesse alla sola decisione ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo, rilevando l’evidente carenza istruttoria e motivazionale delle determinazioni impugnate: il generico riferimento a “recenti segnalazioni” e la circostanza che i rilievi fonometrici riguardassero la diffusione di musica ad alto volume, e non gli spettacoli pirotecnici, rendevano i provvedimenti privi di un’adeguata base fattuale. La determinazione che revocava l’autorizzazione già concessa e respingeva l’istanza per l’uso di fuochi “silenziosi” è stata ritenuta inoltre affetta da irragionevolezza motivazionale.
La Corte ha precisato che la presentazione di una nuova istanza per l’accensione di fuochi “silenziosi” non poteva essere interpretata come rinunzia alla precedente: l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere espressamente su ciascuna istanza ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 o, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede, chiedere alla società se la seconda istanza dovesse intendersi come rinunzia della prima.
Quanto ai ricorsi per motivi aggiunti, il TAR ha condiviso le censure relative alla carenza istruttoria dei dinieghi successivi, fondati su esposti generici e non verificati, e alla mancata valutazione concreta dell’incidenza dei fuochi “silenziosi” sulla rumorosità. La Corte ha altresì rilevato la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990: l’Amministrazione, essendo emersi nuovi elementi ostativi legati all’entrata in vigore dell’ordinanza commissariale, avrebbe dovuto comunicare le ragioni del diniego per attivare il contraddittorio procedimentale.
Accertata l’illegittimità dei provvedimenti, il TAR ha esaminato la domanda risarcitoria, riconoscendo la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: l’atto colposo, il danno evento (lesione dell’interesse legittimo pretensivo), il danno conseguenza e il nesso causale. Per la data del 23 giugno 2023, la spettanza del bene della vita è stata ritenuta certa, con conseguente risarcimento per equivalente quantificato in euro 600,00, detratto il risparmio per il materiale non acquistato e il personale non impiegato. Per le date successive all’entrata in vigore dell’ordinanza commissariale, la spettanza non essendo accertabile con certezza, il danno è stato risarcito come perdita di chance in via equitativa, in complessivi euro 1.400,00. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 complessivi e alle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.