Adeguamento triennale degli stipendi dei magistrati: illegittimo il calcolo Istat basato su media ponderata e categorie selezionate (TAR Lazio n. 14266 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento triennale degli stipendi del personale di magistratura, ai sensi dell’art. 24, comma 4, legge n. 448/1998 e dell’art. 2 legge n. 27/1981, deve essere calcolato sull’intero trattamento economico complessivo, comprensivo di ogni voce accessoria e variabile, ancorché priva di natura strettamente retributiva, incluse le indennità di missione o di servizio e gli arretrati da rinnovo contrattuale, computati con criterio di competenza. La base di calcolo deve includere tutte le altre categorie del pubblico impiego, sia contrattualizzate sia non contrattualizzate, senza che l’Istat possa operare alcuna selezione. La variazione percentuale va determinata applicando la media aritmetica tra gli incrementi delle categorie, intese come unità statistiche, e non la media ponderata in base alla consistenza numerica dei dipendenti, poiché il dato normativo riferisce l’incremento alle categorie e non ai singoli lavoratori.
Il Fatto
L’Associazione Nazionale Magistrati ha impugnato la nota con cui l’Istat ha comunicato la metodologia di calcolo per l’adeguamento triennale delle retribuzioni del personale di magistratura per il triennio 2021-2023 e il successivo DPCM del 3 giugno 2024, che, recependo quel modello, ha fissato l’aumento nella misura del 6,69% con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e un acconto del 2,01% per gli anni 2025 e 2026.
La ricorrente ha dedotto tre vizi: l’esclusione dal computo di voci accessorie e variabili del trattamento economico, la mancata considerazione di tutti i comparti del pubblico impiego e l’utilizzo della media ponderata in luogo di quella aritmetica. Le amministrazioni resistenti hanno contestato le censure richiamando una sentenza del TAR Lazio favorevole al metodo Istat.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso richiamando i principi già affermati dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenze nn. 6003 e 6004 del 2025, che hanno riformato la giurisprudenza di primo grado invocata dalle resistenti, nonché la successiva applicazione compiuta dal TAR Lazio, sez. I, n. 7613 del 2026.
Sul primo motivo, il TAR ha chiarito che la normativa riferita ai magistrati non considera le “retribuzioni” ma il trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, e il complesso del trattamento economico medio. Tale nozione ricomprende ogni emolumento corrisposto per il servizio prestato, a prescindere dal fondamento causale: ne derivano l’illegittimità dell’esclusione delle indennità con funzione reintegratoria, come quelle di missione o di servizio all’estero, e degli arretrati, la cui mancata considerazione avrebbe l’effetto irrazionale di porre a carico dei magistrati i ritardi della contrattazione collettiva e di considerare mai avvenuti incrementi solo perché non ancora corrisposti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la legge attribuisca all’Istat il potere di delimitare la platea delle categorie da monitorare. Il riferimento alle “altre categorie del pubblico impiego” è onnicomprensivo e non consente operazioni manipolative: la stessa amministrazione ha ammesso una rilevazione campionaria, circostanza sufficiente a invalidare l’istruttoria, a prescindere dalla contestazione sulla percentuale di scostamento.
Sul terzo profilo, il TAR ha ritenuto la media ponderata priva di fondamento normativo: il riferimento agli “incrementi medi pro capite” va letto alla luce della precisazione che l’incremento è quello conseguito dalle “altre categorie”, non dai singoli dipendenti. La media pro capite opera all’interno di ciascuna categoria, mentre la media tra categorie deve essere aritmetica, senza attribuire peso alla consistenza numerica, che finirebbe per diluire gli incrementi delle categorie a più ristretta base, generalmente maggiori.
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati e condannando le amministrazioni a nuove determinazioni entro novanta giorni. In applicazione del potere di modulazione degli effetti caducatori, ha però stabilito che, sino ai nuovi provvedimenti, il DPCM conserva efficacia e non sono ripetibili gli emolumenti già corrisposti, restando fermo il conguaglio per l’eventuale differenza in aumento. Le spese sono state compensate per la complessità e novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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