Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Lazio n. 14148 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, ancorché non preceduta dalla notifica dell’atto di rinuncia alle altre parti nei termini di rito, integra il presupposto per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.. Il mancato rispetto degli adempimenti formali previsti per l’estinzione per rinuncia non impedisce al giudice di trarre dal comportamento processuale della parte la desistenza implicita dalla domanda. In tale evenienza le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite, mentre nulla è dovuto alla parte rimasta contumace.
Il Fatto
La ricorrente, candidata in un concorso pubblico bandito per la copertura di 2.133 posti, elevati a 2.736, di funzionario amministrativo, impugnava l’avviso di scorrimento della graduatoria, limitatamente alla parte in cui era prevista l’assegnazione degli idonei non vincitori. La ricorrente deduceva un unico motivo, incentrato sulla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., nonché sull’eccesso di potere e sulla disparità di trattamento derivanti dalle modalità di assegnazione delle sedi, con riferimento anche all’art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.
Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione nel merito. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza della Sezione. In prossimità dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR prende atto della dichiarazione della ricorrente, ma rileva che essa non ha notificato l’atto di rinuncia al ricorso a tutte le parti intimate, come richiesto dall’art. 84 c.p.a. quale adempimento formale per addivenire a una pronuncia di estinzione per rinuncia.
La circostanza non impedisce tuttavia al Collegio di attribuire rilievo alla volontà espressa dalla parte: la dichiarazione di non avere più interesse alla decisione consente infatti di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a..
Ne discende una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente definizione del giudizio in rito. La natura della pronuncia giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere nei confronti della parte privata non costituita.
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Nota della Redazione
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