Estinzione del giudizio per rinuncia e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 14119 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte personalmente o dal difensore munito di mandato speciale e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. qualora le parti che abbiano interesse alla prosecuzione non si oppongano. Il collegio, nell’esercizio del potere previsto dall’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., può disporre la compensazione delle spese di lite, anche in presenza dell’opposizione della parte resistente, quando la limitata attività difensiva svolta e il venir meno dell’interesse alla decisione per fatti sopravvenuti giustifichino l’esonero del rinunciante dall’onere di cui al medesimo comma.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva impugnato la delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2020, con cui il Comune di Marino aveva approvato le controdeduzioni relative alla variante al P.R.G., finalizzata all’attuazione della legge regionale n. 7/2017, nella parte in cui rigettava le osservazioni presentate dal ricorrente. Il Comune si era costituito in giudizio con memoria di stile, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 30.3.2026, il ricorrente dichiarava di voler rinunciare al ricorso, avendo ottenuto soddisfazione della pretesa azionata grazie alla sopravvenuta approvazione della delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30.7.2025, chiedendo contestualmente la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia, richiamando l’art. 84 cod. proc. amm. La norma, al comma 1, consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta dalla stessa parte o dall’avvocato munito di mandato speciale; il comma 3 richiede che la rinuncia sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, precisando che, in assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, il processo si estingue.
Nel caso di specie, la rinuncia era stata sottoscritta dalla parte personalmente e notificata alla controparte nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’8 maggio 2026. Il Comune non si era opposto all’estinzione, limitandosi a contestare la richiesta di compensazione delle spese, deducendo l’originaria inammissibilità del ricorso e invocando il criterio della soccombenza virtuale.
Il collegio ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio, dando atto della regolarità formale della rinuncia. Quanto alle spese, ha ritenuto di accogliere l’istanza di compensazione, valorizzando due profili: la limitata attività difensiva svolta dalla parte resistente prima della rinuncia e il venir meno dell’interesse alla decisione per effetto di circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso, ossia l’approvazione della nuova delibera che aveva soddisfatto la pretesa del ricorrente.
La decisione applica il potere attribuito al collegio dall’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., che consente di compensare le spese avuto riguardo a ogni circostanza, pur in presenza dell’opposizione della parte resistente alla compensazione stessa. La soccombenza virtuale invocata dal Comune non ha pertanto trovato accoglimento, in ragione della specificità della fattispecie e della sopravvenienza che aveva reso ragione della rinuncia.
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Nota della Redazione
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