Graduatorie concorsuali docenti: nessun obbligo di pubblicazione degli idonei (TAR Lazio n. 14113 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente, indetti ai sensi dell’art. 59, comma 10, d.l. n. 73/2021, è legittima la previsione che impone la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, senza obbligo di dar conto anche dei candidati idonei. La mancata pubblicazione di una graduatoria di merito comprensiva degli idonei non viola i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, né determina una lesione della posizione dei candidati che hanno superato la soglia di idoneità, i quali conservano la possibilità di esercitare il diritto di accesso per verificare il punteggio conseguito e gli eventuali scorrimenti. La posizione dell’idoneo è di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in assenza di un diritto allo scorrimento, rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione.
Il Fatto
Un gruppo di candidati partecipava al concorso per l’assunzione di personale docente indetto con decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 06.12.2023, sostenendo di aver conseguito un punteggio superiore alla soglia di idoneità ma di non essere stato inserito nelle graduatorie dei vincitori. I ricorrenti impugnavano la disciplina concorsuale – segnatamente l’art. 12 del D.M. n. 206 del 2023 e l’art. 9 del bando – nella parte in cui prevedeva la compilazione della graduatoria con l’elencazione dei soli candidati vincitori, senza esplicitazione dei candidati idonei.
I ricorrenti lamentavano la violazione dei principi di trasparenza e di legittimo affidamento, deducendo che l’omessa pubblicazione delle graduatorie di merito impediva di verificare la correttezza delle operazioni di reclutamento e di valutare le possibilità di scorrimento in caso di rinunce. Veniva altresì sollevata questione di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti il concorso per contrasto con gli artt. 1, 3, 97 e 117 Cost., in relazione agli artt. 15 TFUE e 42 CDFUE.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’assenza di un interesse concreto e attuale al ricorso, condividendo il rilievo espresso dal Consiglio di Stato in sede cautelare: i ricorrenti non avevano offerto alcuna prova della prossimità del punteggio conseguito rispetto a quello ritenuto utile per l’immissione in ruolo, né potevano vantare un diritto allo scorrimento della graduatoria, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione. Tale carenza originaria di interesse rendeva il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
Sul merito, il Tribunale ha escluso che la mancata pubblicazione di una graduatoria degli idonei integrasse un profilo di illegittimità. La disciplina del concorso trovava fondamento in specifiche disposizioni di legge ordinaria – l’art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021 – che prevede la formazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, con sola integrazione in caso di rinunce dei vincitori, facendo salva la possibilità di colmare eventuali vacanze senza che risulti obbligatoria la pubblicazione di un elenco degli idonei.
La previsione è stata ritenuta ragionevole e coerente con la ratio delle procedure PNRR, caratterizzate da esigenze di celerità e speditezza e dalla cadenza annuale dei concorsi. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento della Sezione, secondo cui la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, restando salva la possibilità per i partecipanti di esercitare il diritto di accesso per verificare il proprio punteggio e gli avvenuti scorrimenti.
Il Tribunale ha infine dato atto dell’intervento normativo sopravvenuto di cui all’art. 3, comma 5-quinques, d.l. n. 25/2025, che ha assicurato ai partecipanti la possibilità di accedere, in un’area riservata, alle informazioni riguardanti l’esito della propria partecipazione, ivi compreso il dettaglio del punteggio conseguito. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per le posizioni dei candidati che avevano rinunziato al giudizio e respinto per il resto, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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