Annullamento d’ufficio e omessa comunicazione di avvio: non si applica l’art. 21-octies all’autotutela discrezionale (TAR Lazio n. 14105 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 costituisce esercizio di potere discrezionale, che richiede una motivazione rafforzata circa la sussistenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità e la sua prevalenza sul legittimo affidamento del destinatario. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, allorché il provvedimento di secondo grado sia stato adottato all’esito di una valutazione discrezionale. L’Amministrazione che intenda annullare un provvedimento ampliativo deve fornire la prova della ineluttabilità del suo contenuto, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo al mero ripristino della legalità violata, ove non emerga la non veritiera prospettazione dei presupposti da parte del privato.
Il Fatto
Una docente, che aveva conseguito l’abilitazione per la classe di concorso B012 presso un’Università, vedeva annullato d’ufficio il titolo ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, per assunta carenza del titolo di accesso al percorso abilitante. L’atto, adottato senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento, veniva impugnato dalla ricorrente. Il giudice cautelare accoglieva l’istanza, rilevando il fumus sotto il profilo della mancata comunicazione; l’appello cautelare veniva rigettato dal Consiglio di Stato. Nelle more, la ricorrente, esclusa da un concorso pubblico cui aveva partecipato in virtù del titolo contestato, otteneva dal TAR Veneto l’annullamento dell’esclusione, con indicazione degli accertamenti di equipollenza da compiersi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente respinto l’istanza di stralcio della relazione sul periodo di formazione e prova, reputandola utile al corretto inquadramento della vicenda, e ha disposto l’estromissione delle amministrazioni centrali costituite per mero errore. Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
La sentenza rammenta che l’autotutela decisoria ha natura discrezionale e richiede un bilanciamento tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità e l’affidamento del privato, come rimarcato dalla Corte costituzionale n. 88 del 2025. Solo in casi eccezionali — atto annullato per sentenza passata in giudicato, interesse primario ex lege, dichiarazioni non veritiere del privato — l’annullamento d’ufficio è doveroso.
Nel caso di specie, l’Università non ha allegato dichiarazioni inveritiere della ricorrente, che aveva comunicato con chiarezza il titolo di studio posseduto. Il Collegio ha quindi escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, rilevando come il provvedimento impugnato, proprio perché espressione di potere discrezionale, non potesse rientrare nella previsione del primo periodo della norma (atti vincolati). Quanto al secondo periodo — dimostrazione in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso — la sua estensione all’autotutela è stata ritenuta di problematica applicazione.
La Corte ha escluso che l’Amministrazione abbia fornito la prova della ineluttabilità dell’esito, essendosi limitata al ripristino della legalità senza operare una concreta analisi costi-benefici. Inoltre, la mancata partecipazione procedimentale ha precluso alla ricorrente di rappresentare le proprie ragioni o di integrare il titolo, in un contesto in cui l’affidamento era stato rafforzato dall’esito positivo del percorso abilitativo. L’accoglimento ha assorbito il secondo motivo di ricorso, ma la sentenza fornisce indicazioni conformative per l’eventuale riedizione del potere, subordinandola alla sussistenza dei presupposti di legge e al contraddittorio con l’interessata.
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Nota della Redazione
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