L’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato configura inadempimento e legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 14100 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione convenuta ha l’onere di dimostrare di avere dato esecuzione al giudicato, anche alla luce del principio di riparto dell’onere probatorio tra debitore e creditore. La sua inerzia, non giustificata da sopravvenienze o circostanze ostative, determina l’accoglimento della domanda di esecuzione e la conseguente nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento nel termine assegnato. La domanda di penalità di mora (c.d. astreinte) può essere, invece, respinta quando il ritardo dell’Amministrazione non appaia sintomatico della volontà di non adempiere al comando giurisdizionale.
Il Fatto
La ricorrente, una docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto la domanda principale, ritenendo il ricorso fondato. Il Collegio ha richiamato i principi giurisprudenziali in tema di onere della prova tra debitore e creditore, nonché il disposto dell’art. 64 c.p.a., rilevando come l’Amministrazione non avesse fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento al comando giurisdizionale, né avesse evidenziato sopravvenienze ostative all’esecuzione.
L’inerzia dell’Amministrazione è stata quindi qualificata come un inadempimento. Il Giudice ha ordinato all’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora un commissario ad acta – individuato nel Direttore generale della Direzione competente – che avrebbe provveduto, senza compenso e con facoltà di delega, in caso di infruttuoso decorso del termine.
La domanda di astreinte è stata invece respinta. Il Collegio ha ritenuto che il ritardo dell’Amministrazione non fosse tale da configurare una volontà di non adempiere, escludendo così il presupposto per l’applicazione della penalità di mora.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente sulla domanda principale, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. La liquidazione, effettuata in via equitativa, ha tenuto conto del rigetto della domanda di astreinte, facendo riferimento ai parametri previsti per le esecuzioni mobiliari, così come indicato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
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Nota della Redazione
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