Procura alle liti rilasciata all’estero e confermata in video: inammissibilità del ricorso (TAR Lazio n. 14060 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, con la conseguenza che la procura alle liti, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dall’art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo ai sensi dell’art. 39 c.p.a. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; in caso di rilascio all’estero, l’autenticazione ad opera del difensore non è consentita, non potendo tale potere estendersi oltre i limiti del territorio nazionale. Il relativo limite non è superabile mediante l’impiego di collegamenti video a distanza, non previsti dalla normativa processuale. La procura conferita all’estero in difetto delle predette condizioni è inesistente, non è sanabile nel processo amministrativo e determina l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva presentato istanza per il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio di tipo D. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza formalizzata in data 5.11.2025, aveva proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, deducendo l’illegittimità del silenzio-inadempimento. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si era costituito in giudizio con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel corso della camera di consiglio, ha dato alle parti avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a. circa la possibile inammissibilità del ricorso, derivante dalla nullità della procura alle liti rilasciata all’estero e asseritamente confermata dalla parte mediante collegamento video a distanza.
I giudici hanno preliminarmente rammentato che, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 218/1995, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana; pertanto, tutti gli atti processuali, ivi inclusa la procura alle liti anche se conferita all’estero, sono disciplinati dalla legge italiana. Tale disciplina, per quanto concerne la procura speciale, è rinvenibile nell’art. 83 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo per effetto del rinvio operato dall’art. 39 c.p.a., e richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Con specifico riferimento alla procura rilasciata all’estero, il Tribunale ha evidenziato che questa non può essere redatta nella forma della scrittura privata autenticata dal difensore, giacché il potere di autenticazione non si estende oltre i confini nazionali; né tale limite può ritenersi superato dall’impiego di collegamenti video a distanza, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 19334/2022). Quanto alla procura redatta per atto pubblico, essa deve essere munita, per essere validamente utilizzata in Italia, della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane ovvero della apostille, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
La Corte ha quindi affermato che le norme sul processo sono imperative e non derogabili da prassi emergenziali, le quali, in assenza di apposita disciplina eccezionale, risultano extra ordinem. Ne consegue che la procura conferita in violazione di tali prescrizioni, anche ove supportata dal collegamento video, non è idonea a radicare un valido ius postulandi in capo al difensore, configurandosi un’ipotesi di procura inesistente. Inoltre, il Collegio non ha potuto disporne la sanatoria, non trovando applicazione al processo amministrativo, ai sensi dell’art. 39 c.p.a., l’art. 182 c.p.c., come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 11/2025.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di una valida procura alle liti, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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