Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dopo il rilascio del permesso di soggiorno (TAR Lazio n. 14044 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione su un’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non esime la pubblica amministrazione dal dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Ove l’amministrazione, nel corso del giudizio, adotti il provvedimento richiesto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo più ravvisabile alcuna utilità concreta derivante da una pronuncia di accoglimento. La declaratoria di improcedibilità non è condizionata dalla corrispondenza del contenuto del provvedimento sopravvenuto alle aspettative del ricorrente, essendo sufficiente che l’amministrazione abbia definito il procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva adìto il TAR Lazio per ottenere l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, spedita il 30.05.2024. Con memoria depositata il 02.07.2026, il ricorrente aveva insistito per l’accoglimento del ricorso, rappresentando che la pubblica amministrazione non aveva ancora definito il giudizio con provvedimento espresso.
Costituendosi in giudizio, il Ministero dell’Interno aveva depositato una nota informativa del 09.07.2026 con cui la Questura di Roma comunicava che il procedimento amministrativo era stato concluso in data odierna, validando un permesso di soggiorno della durata di un anno per attesa occupazione, in ragione dell’assenza di redditi idonei per gli anni 2025 e 2026 e di un reddito irrisorio prodotto nel 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in considerazione dell’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto, il ricorso non poteva che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo, infatti, priva di ogni utilità la pronuncia richiesta, venendo meno l’interesse alla decisione nel momento in cui l’amministrazione ha ottemperato all’obbligo di provvedere espressamente sull’istanza.
Il Tribunale ha applicato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in forza del quale il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene la carenza di interesse alla decisione. Tale evenienza ricorre tipicamente nelle controversie avverso il silenzio inadempimento, allorché l’amministrazione adotti il provvedimento finale richiesto, indipendentemente dal suo contenuto dispositivo.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, tenuto conto delle note circostanze in cui versa il Ministero intimato, gravato da un numero rilevantissimo di istanze della medesima natura.
Il Tribunale ha infine rilevato che, essendo stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 28.05.2026, e non risultando deciso il reclamo proposto avverso tale decreto, alcun compenso poteva essere riconosciuto al difensore del ricorrente.
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Nota della Redazione
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