Estremismo religioso del familiare e diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza (TAR Lazio n. 14024 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 costituisce un provvedimento di alta amministrazione, caratterizzato da un‘amplissima discrezionalità che si estende alla verifica dell’assenza di pericoli per la sicurezza della Repubblica, valutazione che può legittimamente riguardare anche i componenti del nucleo familiare del richiedente. In presenza di motivi ostativi fondati su elementi emersi dall’attività dei servizi di sicurezza dello Stato, il diniego risulta sufficientemente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 anche mediante richiamo per relationem alle informative riservate, senza necessità di disvelarne analiticamente il contenuto. L’assenza di condanne penali non è dirimente, essendo sufficiente, per giustificare il rifiuto della naturalizzazione, una situazione di dubbio assistita da una prognosi di tipo probabilistico (“più probabile che non”) circa il pericolo di agevolazione di attività lesive per la sicurezza dello Stato.
Il Fatto
Tre cittadini stranieri, appartenenti al medesimo nucleo familiare in quanto padre, madre e figlio, impugnavano i decreti con cui il Ministero dell’Interno aveva rigettato le rispettive istanze di concessione della cittadinanza italiana, presentate ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sulla sussistenza di elementi, emersi a carico del capofamiglia, che non consentivano di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica.
I ricorrenti deducevano violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza, evidenziando il buon inserimento sociale e l’assenza di precedenti penali. A seguito dell’ordinanza istruttoria del Tribunale, l’Amministrazione depositava gli atti coperti da riservatezza sottesi ai provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto i ricorsi riuniti, richiamando la natura del provvedimento di concessione della cittadinanza quale atto di alta amministrazione, cui è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino, con la conseguenza che la valutazione dell’Amministrazione si estende alla correlata assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato, potendo assumere rilievo anche situazioni di pericolo solo potenziale.
Dall’istruttoria era emerso che il familiare dei ricorrenti aveva manifestato comportamenti ostili e discriminatori per motivi religiosi nei confronti di connazionali, con segnalazione all’autorità giudiziaria e denunce penali, senza tuttavia riportare condanne. La Corte ha ritenuto tali elementi correttamente ostativi, qualificando l’estremismo religioso quale fenomeno politico-ideologico incompatibile con i valori fondanti dell’ordinamento, potenzialmente suscettibile di includere l’uso della violenza.
Quanto alla motivazione del diniego, il Collegio ha ribadito che, in presenza di atti coperti da classifica di riservatezza, è sufficiente il richiamo per relationem al contenuto delle informative dei servizi di sicurezza, la cui ostensione in giudizio, su disposizione del giudice, soddisfa i diritti di difesa. I giudici hanno inoltre escluso che l’assenza di pregiudizi penali possa assumere valore dirimente, trattandosi di elementi emersi nell’ambito dell’attività dei servizi di sicurezza e non della pubblica sicurezza ordinaria.
Con specifico riferimento alla posizione dei familiari, la sentenza ha affermato che il legame di parentela stretta con un soggetto controindicato giustifica il diniego, in ragione del rischio che il nuovo cittadino possa agevolare, anche solo indirettamente o per ragioni affettive, l’attività del congiunto. Tale valutazione si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, essendo sufficiente una situazione di dubbio per giustificare il rifiuto della naturalizzazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della specificità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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