Diniego cittadinanza per ragioni di sicurezza: motivazione attenuata e segretezza (TAR Lazio n. 13980 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione, non essendo necessario indicare analiticamente le fonti e i fatti accertati a sostegno del giudizio di pericolosità. In tali casi, l’obbligo di motivazione si presta a un assolvimento “attenuato”, legittimato dalla necessità di non compromettere l’attività preventiva degli organi di sicurezza. Il carattere secretato delle informazioni esclude l’operatività dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché la partecipazione del privato non potrebbe comunque condurre a esiti diversi. La valutazione di affidabilità del richiedente ha natura prognostica e riguarda anche l’area della prevenzione, non solo i fatti penalmente rilevanti. La classifica di segretezza apposta senza data si intende riferita alla data di protocollo del documento, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.C.M. n. 5/2015, e la sua eventuale scadenza non incide sul giudizio di pericolosità già compiuto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto del Ministero dell’Interno dell’8 novembre 2023 di diniego della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, fondato su elementi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Con motivi aggiunti, impugnava altresì il provvedimento del 2 aprile 2026 con cui l’amministrazione aveva chiarito che i documenti erano classificati come riservati dalla data di protocollo del 30 marzo 2023, con permanenza sino al 2028. Il Tribunale disponeva istruttoria, acquisendo la relazione dei Servizi di sicurezza, e la domanda cautelare veniva respinta con ordinanza del 31 gennaio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate le censure proposte, evidenziando che l’amministrazione aveva valutato in modo non manifestamente illogico la posizione del richiedente, in ragione della contiguità a movimenti aventi scopi incompatibili con la sicurezza della Repubblica, come emerso dall’informativa acquisita in istruttoria. Il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nella relazione dei Servizi costituisce valida motivazione per relationem, senza necessità di riportarne il contenuto nel corpo dell’atto, attesa la natura riservata delle informazioni.
La pronuncia richiama il principio secondo cui l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza è recessivo rispetto agli interessi della comunità nazionale e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata anche agli organismi di sicurezza, non soggetti ai pieni canoni di trasparenza. Ne deriva la legittimità di un assolvimento attenuato dell’obbligo motivazionale, quando una più ampia disclosure potrebbe compromettere la segretezza di investigazioni particolarmente penetranti.
Quanto alla censura relativa al preavviso di rigetto, il Tribunale ha escluso la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il carattere secretato delle informazioni, sottratte anche all’accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del d.m. n. 415/1998, non avrebbe comunque consentito all’interessato di conoscere dettagliatamente gli elementi posti a base del provvedimento negativo.
Con riferimento ai motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto coerente con l’art. 19, comma 4, del D.P.C.M. n. 5/2015 la decorrenza del vincolo di segretezza dalla data di protocollazione dell’informativa, osservando che la pretesa scadenza della classifica non inciderebbe comunque sul giudizio di pericolosità, risultando preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto di uno status irrevocabile.
Infine, il Tribunale ha precisato che il giudizio prognostico sull’affidabilità del naturalizzando non si limita ai fatti penalmente rilevanti ma si estende all’area della prevenzione, e che l’apparente integrazione sociale del richiedente non è di per sé elemento decisivo, potendo i soggetti implicati in attività terroristiche ostentare uno stile di vita ordinario proprio per non insinuare sospetti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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