Il diritto al sostegno intensivo per l’alunno disabile non è finanziariamente condizionato (TAR Lazio n. 13960 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’alunno con disabilità, ove la compromissione abbia ridotto l’autonomia personale rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ha diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, come novellato dall’art. 3 del d.lgs. n. 62/2024, al c.d. sostegno intensivo, che determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Tale diritto si configura come non finanziariamente condizionato, potendo l’Amministrazione limitarne l’erogazione solo fornendo elementi sufficienti e motivando adeguatamente le proprie scelte; la mera capienza dell’organico di diritto non può giustificare una riduzione delle ore di sostegno. L’illegittima mancata assegnazione delle ore di sostegno in misura adeguata alla patologia comporta la declaratoria di annullamento degli atti e, ove ne derivi una regressione o l’irrealizzabilità del progetto di vita delineato nel PEI, anche la condanna al risarcimento del danno esistenziale, liquidabile in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ..
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da grave disabilità intellettiva, frequentante la scuola secondaria di primo grado per un totale di 28 ore settimanali effettive, hanno impugnato il verbale del gruppo di lavoro operativo e il piano educativo individualizzato per l’anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui assegnavano allo studente soltanto 18 ore settimanali di sostegno, con due docenti specializzati per 9 ore ciascuno, anziché garantire la copertura totale dell’orario di frequenza. I ricorrenti hanno altresì chiesto il risarcimento del danno esistenziale conseguente alla mancata fruizione delle ore di sostegno spettanti, evidenziando come tale carenza avesse comportato significative regressioni nella condizione del minore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando il quadro normativo di tutela delle persone con disabilità e il principio costituzionale per cui il diritto all’istruzione dell’alunno disabile è garantito attraverso forme di integrazione e sostegno, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare dalle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 2010 e n. 275 del 2016. In tale prospettiva, il diritto all’insegnante di sostegno risulta non condizionato dalle disponibilità finanziarie e di organico, spettando all’Amministrazione l’onere di predisporre gli strumenti necessari, anche in deroga all’organico di diritto, per assicurare la piena effettività del sostegno intensivo.
Il Collegio ha chiarito che la nuova definizione di sostegno intensivo, introdotta dal d.lgs. n. 62/2024, corrisponde alla disabilità grave di cui al previgente testo dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. Quando le esigenze didattiche e personali dell’alunno possono essere soddisfatte solo con la copertura integrale dell’orario scolastico, la mancata attribuzione di un adeguato numero di ore di sostegno comporta l’illegittimità dei provvedimenti. Nel caso di specie, la patologia del minore, caratterizzata da grave disabilità intellettiva e da marcata compromissione del funzionamento adattivo, denotava la necessità di un sostegno intensivo e continuativo, rendendo l’assegnazione di 18 ore settimanali inidonea rispetto ai bisogni effettivi dell’alunno.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi dell’illecito aquiliano: l’illegittimità degli atti, la colpa dell’Amministrazione, non scusabile alla luce della chiarezza del quadro normativo e della successiva integrazione del PEI disposta in sede cautelare, e il danno ingiusto. In particolare, è stato riscontrato il danno esistenziale, desumibile dalle regressioni nella condizione del minore e dalle dichiarazioni contenute nel GLO riguardanti la necessità di assistenza continua e la mancata interazione con i compagni.
Il Collegio ha quindi liquidato, in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., il danno esistenziale nell’importo di euro 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.