La procedura di interpello per rapporti di lavoro autonomo non integra il concorso pubblico per la stabilizzazione AFAM (TAR Lazio n. 13916 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di procedura selettiva pubblica per esami o per esami e titoli, richiesta quale requisito di accesso alle procedure di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni AFAM, deve essere interpretata in senso aderente al dato testuale e sistematico, senza possibilità di estensione analogica, come equivalente a concorso pubblico. Non è sussumibile in tale nozione la selezione, sia pure articolata in colloqui e prove pratiche, preordinata alla mera iscrizione in un elenco da cui l’amministrazione può attingere per la stipulazione di contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 cod. civ., non comportando la formazione di una graduatoria con diritto all’assunzione. La natura autonoma del rapporto di lavoro instaurato e la mancanza delle caratteristiche essenziali del concorso pubblico, secondo il D.P.R. n. 487/1994, sono elementi dirimenti per escludere l’integrazione del requisito.
Il Fatto
Un candidato, assunto in servizio presso un’Accademia di Belle Arti a seguito di un interpello svolto nel 2021 con domande orali e prove pratiche, veniva escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo indetta dall’istituto, per mancanza del requisito di aver maturato tre anni di servizio a seguito del superamento di una procedura selettiva pubblica per esami. L’interessato impugnava l’esclusione, la nota di conferma e, ove occorra, il bando e un verbale antecedente, deducendo la violazione dell’art. 2, co. 1, lett. b), del bando, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 35, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 165/2001, nonché il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato congiuntamente le censure, stante la loro connessione, ritenendo il ricorso infondato. Il bando di stabilizzazione, in linea con l’art. 17, co. 13, del D.P.R. n. 83/2024 e con l’art. 5 del D.M. n. 430/2024, richiede che il servizio sia stato prestato a seguito del superamento di una procedura selettiva pubblica per esami o per esami e titoli. La Corte ha chiarito che i requisiti di accesso necessitano di un’interpretazione aderente al dato testuale e che l’espressione “procedura selettiva pubblica” va intesa come sinonimo di concorso pubblico.
Dall’esame dell’interpello del 2021 è emerso che la procedura era finalizzata all’apertura di un elenco di tecnici da cui attingere per la stipulazione di contratti di lavoro autonomo, senza formazione di una graduatoria che attribuisse un diritto all’assunzione. Tale natura è stata confermata dai contratti di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2222 cod. civ., che qualificavano il rapporto come svolto in assoluta autonomia operativa. La Corte ha quindi escluso che la selezione preordinata alla costituzione di rapporti di lavoro autonomo possa essere assimilata a un concorso pubblico, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
La decisione ha inoltre rilevato la mancanza degli elementi essenziali della procedura concorsuale, come definiti dal D.P.R. n. 487/1994: la pubblicazione del bando con i contenuti previsti dall’art. 3, l’attribuzione di voti sulla base di criteri predeterminati e la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione. La sentenza ha infine disposto la compensazione delle spese del giudizio, riconoscendo la natura della controversia.
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Nota della Redazione
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