Termine del 28 febbraio 2026 per il completamento Transizione 5.0 perentorio e non derogabile (TAR Lazio n. 13915 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi pubblici finanziati con risorse PNRR, il termine del 28 febbraio 2026 previsto dall’art. 12, comma 6, del decreto interministeriale 24 luglio 2024 per la trasmissione della comunicazione di completamento ha natura perentoria, non è suscettibile di posposizione né di qualificazione in termini ordinatori ed è funzionale ad assicurare l’operatività della misura nel rispetto degli obiettivi posti dal PNRR. Il GSE, nell’esercizio del potere di controllo sui presupposti per la fruizione del beneficio, è titolare di discrezionalità tecnica e la posizione dell’aspirante beneficiario è di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo. La disponibilità di nuove risorse, sopravvenuta nel corso del procedimento, non determina la riapertura o lo slittamento dei termini finali, fermo restando che l’onere probatorio della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici grava sull’interessato, secondo il principio di autoresponsabilità dell’impresa. La mancata produzione di documentazione essenziale nei termini esonera l’Amministrazione da un onere rafforzato di motivazione del provvedimento di annullamento della domanda.
Il Fatto
La società ricorrente, dopo aver presentato in data 27 novembre 2025 una domanda per il riconoscimento del credito d’imposta “Transizione 5.0”, riceveva dal GSE la comunicazione di avvenuta prenotazione dell’importo, con l’avvertenza dell’esaurimento delle risorse. In data 28 gennaio 2026 il GSE abilitava la società, insieme ad altre imprese, ad accedere alla piattaforma informatica per completare le successive fasi di “Conferma 20” e di “Completamento”, precisando che l’invio della comunicazione di completamento doveva avvenire entro il 28 febbraio 2026. La società trasmetteva la comunicazione degli ordini con acconto il 27 febbraio 2026, ma, accedendo successivamente al portale, apprendeva l’avvenuto annullamento della domanda, a fronte del mancato invio della comunicazione di completamento entro il termine stabilito. Avverso tale esito, la società proponeva ricorso, deducendo la violazione della sequenza procedimentale di cui all’art. 12 del decreto, l’illegittimità del termine perentorio per eccesso di delega, la disparità di trattamento rispetto alle imprese con prenotazione anteriore al 6 novembre 2025, la lesione del legittimo affidamento e il difetto di motivazione dell’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, in quanto il beneficio “Transizione 5.0” presenta le caratteristiche strutturali di un finanziamento pubblico e il potere esercitato dal GSE, esteso alla verifica nel merito della documentazione e delle certificazioni in ordine all’effettiva realizzazione del risparmio energetico, si connota di profili di discrezionalità tecnica.
Nel merito, il Collegio ha respinto il primo motivo, relativo alla compressione dei tempi, osservando che la procedura ha subito una battuta d’arresto per l’esaurimento degli stanziamenti ed è ripresa con la disponibilità di nuove risorse. Il termine di trasmissione della comunicazione di completamento del 28 febbraio 2026, in quanto funzionale alla copertura finanziaria dei progetti PNRR, ha natura perentoria, come emerge dal tenore letterale dell’art. 12, comma 6, del D.M. 24 luglio 2024. Quanto all’annullamento della domanda, il Collegio ha escluso un difetto di motivazione, essendo le ragioni dell’esclusione direttamente riconducibili al mancato assolvimento, da parte dell’impresa, degli oneri probatori e al principio di autoresponsabilità.
Il secondo motivo è stato respinto, escludendo una disparità di trattamento con le imprese che avevano ricevuto la prenotazione in data antecedente al 6 novembre 2025, trattandosi di situazioni oggettivamente diverse. L’obbligo di predisporre la documentazione di completamento entro la scadenza era noto sin dall’inizio, essendo prevedibile che la sopravvenuta disponibilità di risorse avrebbe richiesto la trasmissione entro il termine fissato dal decreto; la mancata attivazione ricade, pertanto, nella sfera di autoresponsabilità dell’interessato.
Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso la lesione del legittimo affidamento, rilevando che la comunicazione del GSE del 29 gennaio 2026 non indicava un nuovo termine, essendo questo già fissato dal decreto interministeriale, e che solo il beneficiario che ha superato le verifiche può vantare un’aspettativa qualificata alla conservazione dell’incentivo. Il quarto motivo, riguardante l’eccesso di delega dell’art. 12, comma 6, è stato infine respinto, poiché l’art. 38, comma 17, del D.L. n. 19/2024 demanda al decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei termini di trasmissione delle comunicazioni. La Corte ha precisato che l’ipotesi di “nuova disponibilità di risorse” di cui all’art. 12, comma 3, attiene alla liberazione di risorse già stanziate e non al caso di nuovo stanziamento, come quello in esame; la tesi della ricorrente priverebbe di effetto utile la disciplina di attuazione della misura finanziata con fondi PNRR.
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Nota della Redazione
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