Accoglimento dell’ottemperanza per l’inerzia dell’Amministrazione e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13849 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo ed è limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. Nell’azione di ottemperanza l’onere di fornire chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione del giudicato grava sull’Amministrazione debitrice: in mancanza, il ricorso va accolto e può essere nominato fin da ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere in suo favore. A fronte del perdurante inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato. L’Amministrazione si costituiva in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, ma non forniva chiarimenti in ordine all’esecuzione della pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato il giudizio di ottemperanza come rimedio volto ad assicurare l’attuazione delle sentenze passate in giudicato, ivi comprese quelle del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non si conformi al dictum giudiziale.
Il TAR ha richiamato la giurisprudenza formatasi in materia, precisando che nel caso di pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro il processo di ottemperanza ha una portata limitata: esso non consente di ridiscutere il merito della controversia, ma è circoscritto alla verifica dell’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato.
Nel caso di specie, la parte ricorrente aveva allegato l’inadempimento, mentre l’Amministrazione non aveva prodotto alcuna prova o indicazione circa la corretta esecuzione della sentenza. Alla luce del riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente, accogliendo il ricorso.
Il TAR ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente, che sarebbe intervenuto in caso di perdurante inadempimento entro il successivo termine di novanta giorni.
Non è stata invece disposta la condanna al pagamento delle penalità di mora, non ricorrendone i presupposti: la parte ricorrente potrà richiederle in separata sede in caso di protratta inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente Amministrazione e liquidate in via forfettaria, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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