Carta docente, inottemperanza del Ministero accertata in sede di ottemperanza (TAR Lazio n. 13848 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ha carattere meramente esecutivo. Essa è limitata all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo della pronuncia, senza possibilità di integrazione o di nuovi accertamenti di merito, tipici del giudizio di cognizione. Grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare di aver dato esecuzione al giudicato; in mancanza, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a provvedere, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a una docente il diritto di usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio economico di € 1.000,00 per ciascun anno, oltre interessi.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione a tale pronuncia, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione delle misure necessarie per la conformazione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato il thema decidendum, ricordando che l’art. 112, comma 2, c.p.a. consente di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il processo di ottemperanza avente ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva, come chiarito dalla giurisprudenza citata in motivazione (TAR Lazio, sez. III-ter, n. 5191/2026).
Ciò posto, il TAR ha rilevato che, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte della ricorrente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Tale silenzio processuale è stato valutato alla luce del principio sull’onere della prova gravante sul debitore, richiamando il precedente giurisprudenziale TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025.
Ne è derivato l’accoglimento del ricorso, con la condanna del Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero resistente, che provvederà in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni.
Il Collegio ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendo la relativa valutazione a un’eventuale e futura fase di perdurante inottemperanza.
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Nota della Redazione
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