Ottemperanza avverso sentenza del giudice ordinario e onere di provare l’esecuzione (TAR Lazio n. 13845 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ha natura meramente esecutiva, essendo limitata all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza possibilità di integrazione o di rinnovati accertamenti di merito. Incombe sull’Amministrazione l’onere di provare la corretta esecuzione del giudicato; in mancanza, il giudice amministrativo accoglie la domanda, assegna un termine per adempiere e nomina fin da subito un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, la declaratoria del proprio diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori e spese. A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, la stessa ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione delle misure necessarie a conformarsi al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente inquadrato il perimetro dell’azione di ottemperanza proposta avverso una pronuncia del giudice ordinario, richiamando l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., il quale consente di agire per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il Collegio ha quindi precisato, richiamando propri precedenti, che il processo di ottemperanza relativo a pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo. L’indagine del giudice amministrativo è dunque limitata all’accertamento dell’inadempimento o dell’elusione del giudicato, senza alcuna possibilità di procedere a integrazioni o a nuovi accertamenti di merito, riservati al giudice della cognizione.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che, a fronte dell’allegazione della ricorrente circa l’inadempimento, l’Amministrazione non aveva offerto alcun chiarimento o indicazione circa l’avvenuta esecuzione della sentenza. Secondo i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, spetta all’Amministrazione convenuta dimostrare di aver correttamente adempiuto al proprio obbligo. Il silenzio serbato è stato quindi valutato come elemento sufficiente per ritenere provato l’inadempimento e accogliere la pretesa attorea.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, avrebbe provveduto in via sostitutiva entro i successivi 90 giorni in caso di perdurante inadempimento. La soccombenza ha infine determinato la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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