Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: natura meramente esecutiva e onere della prova in capo all’Amministrazione (TAR Lazio n. 13840 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha carattere meramente esecutivo, essendo limitata all’accertamento di un comportamento omissivo ovvero elusivo del precetto giudiziale, senza possibilità di integrazione o di nuovi accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. Grava sull’Amministrazione resistente l’onere di dimostrare di aver correttamente eseguito il giudicato; in mancanza, il giudice amministrativo accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a provvedere, nominando fin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La condanna al pagamento delle penalità di mora non è invece automatica, ma va richiesta dalla parte interessata in caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine assegnato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli una sentenza passata in giudicato favorevole. L’Amministrazione scolastica, tuttavia, non aveva dato esecuzione a quanto stabilito dal giudice ordinario. A fronte di tale inerzia, l’interessato ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al contenuto del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato l’istituto, richiamando l’art. 112, comma 2, c.p.a., in base al cui disposto l’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
La giurisprudenza ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro: il giudice amministrativo è chiamato solo ad accertare l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo della sentenza, senza poter integrare il giudicato o effettuare accertamenti di merito. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha allegato l’inadempimento, mentre l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione del titolo giudiziale, non assolvendo all’onere probatorio su di essa gravante.
Ne è derivato l’accoglimento della pretesa. Il TAR ha quindi condannato l’Amministrazione a provvedere entro un termine perentorio, disponendo la nomina di un commissario ad acta che, in caso di infruttuoso decorso del termine, avrebbe provveduto direttamente in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. Il Collegio ha invece escluso la condanna al pagamento delle penalità di mora in quella sede, ritenendo non sussistenti i presupposti e rinviando a un’eventuale successiva richiesta della parte in caso di perdurante inottemperanza.
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Nota della Redazione
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