Schede di valutazione militare annullate per difetto di competenza della linea di comando (TAR Lazio n. 13727 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di documenti caratteristici del personale militare, la linea gerarchica competente alla redazione della scheda valutativa deve essere individuata in base all’incarico “principale” effettivamente ricoperto dal militare, come risultante dalle tabelle organiche del reparto, e non in base a un incarico accessorio o temporaneamente svolto. La direttiva della Direzione Generale per il Personale Militare del 23 dicembre 2008, al punto 15, lett. b), dispone che tra due o più incarichi di natura diversa prevale quello “principale”, attinente alle attribuzioni relative al grado e al ruolo di appartenenza. Conseguentemente, la valutazione redatta da autorità diverse da quella individuata dalle tabelle organiche è viziata da difetto di competenza e deve essere annullata, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione dell’interessato. La sospensione dall’impiego per inadempimento dell’obbligo vaccinale, ai sensi dell’art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021, non determina conseguenze disciplinari e non legittima la mancata redazione della documentazione caratteristica secondo le regole ordinarie.
Il Fatto
Un Sergente Maggiore Capo Artificiere Paracadutista impugnava il decreto ministeriale del 29 agosto 2022, decisorio del ricorso gerarchico avverso i propri documenti caratteristici, nonché la scheda valutativa relativa al periodo di servizio dal 17 febbraio 2021 al 20 dicembre 2021 e la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, conseguente alla sospensione dall’impiego disposta per effetto dell’art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021 in materia di obbligo vaccinale. Con motivi aggiunti, il ricorrente contestava altresì la scheda di valutazione riprodotta e il rapporto informativo relativi al periodo dal 25 marzo 2022 all’8 agosto 2022. Il militare lamentava intenti persecutori da parte dei superiori gerarchici, per aver segnalato irregolarità nello svolgimento delle proprie mansioni, e denunciava l’illegittimità dei provvedimenti per eccesso di potere, incompetenza delle autorità redattrici e violazione della disciplina sulla libera scelta medica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo respinto le censure avverso la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, ritenendone indubbia la legittimità alla luce della direttiva dello Stato Maggiore della Difesa e della giurisprudenza consolidata (tra cui TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 giugno 2025, n. 10791). La sospensione dall’attività lavorativa per inadempimento dell’obbligo vaccinale, ha ricordato il Tribunale, è misura temporanea, priva di conseguenze disciplinari o penali, con conservazione del rapporto di lavoro, ed è proporzionata rispetto all’esigenza di tutela della salute individuale e pubblica.
Diverso esito ha invece la doglianza relativa all’illegittimità dei documenti caratteristici. Il TAR ha accertato che le autorità redattrici avevano valutato l’incarico di “assistente ai comandi” anziché la posizione organica effettivamente ricoperta dal ricorrente, quella di artificiere, formalmente conferitagli dal 2008. La direttiva del 23 dicembre 2008 della Direzione Generale per il Personale Militare, al punto 15, lett. b), dispone che in presenza di incarichi di natura diversa, distintamente valutabili, prevale l’incarico “principale”, attinente alle attribuzioni relative al grado e al ruolo di appartenenza.
Ne consegue — ha precisato il Collegio — che la linea ordinativa di impiego e quella valutativa devono aderire alle tabelle organiche del reparto: per l’artificiere, la scheda andava redatta dal comandante del reparto dipendente, in qualità di compilatore, e dal comandante della Compagnia Comando, in qualità di primo revisore. La circostanza che nel periodo considerato il militare avesse svolto di fatto il solo incarico di assistente ai comandi non supera il vizio, come confermato dalla circostanza che la DGPM, su un precedente ricorso gerarchico del medesimo interessato, si era già espressa nel senso della incompetenza delle autorità che avevano redatto la scheda per il periodo compreso tra il 17 dicembre 2018 e il 1° dicembre 2019.
In conclusione, la scheda di valutazione originaria e riprodotta e il rapporto informativo sono stati annullati per illegittima formazione, con salvezza del potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione dell’interessato. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati quindi in parte respinti e in parte accolti, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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