L’esito della verificazione giurisdizionale può disvelare l’inattendibilità del giudizio di non idoneità fisica (TAR Lazio n. 13672 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice amministrativo può assumere rilievo rispetto a un giudizio medico di inidoneità espresso in sede concorsuale qualora sia acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento o sia palesemente inattendibile, ad esempio per l’inaffidabilità delle metodiche o delle strumentazioni utilizzate, ovvero per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti. La verificazione non si sostituisce al giudizio proprio ed esclusivo dell’amministrazione, ma può disvelare in via sintomatica l’inattendibilità del parere della commissione o il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione. In tali ipotesi, grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare la correttezza della propria valutazione, non potendo essa limitarsi a un generico richiamo all’irripetibilità degli accertamenti concorsuali.
Il Fatto
Un candidato, vigile del fuoco volontario, partecipava alla procedura speciale di reclutamento per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 2018. In sede di accertamento dei requisiti psico-fisici, la commissione medica esprimeva un giudizio di non idoneità per lieve deficit percettivo bilaterale, con soglia audiometrica superiore a 25 dB, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166.
Il candidato impugnava l’esclusione dinanzi al TAR Lazio, contestando l’attendibilità degli esami audiometrici e la taratura degli strumenti utilizzati, anche alla luce dei diversi esiti di una visita effettuata presso una casa di cura privata accreditata e della contraddittorietà con l’idoneità riconosciutagli come vigile volontario. Il Ministero dell’Interno si costituiva, depositando relazioni sulla correttezza degli accertamenti e sul principio di irripetibilità delle verifiche concorsuali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, con ordinanza del 7 maggio 2025, disponeva una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., incaricando la Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare di Roma di accertare il possesso del requisito uditivo controverso. Il verificatore attestava che la soglia audiometrica del ricorrente, sia sulle basse frequenze (500-1000-2000-3000 Hz) sia sulle alte frequenze (4000-6000-8000 Hz), risultava conforme ai limiti previsti dal regolamento, concludendo per l’idoneità.
La sentenza richiama il principio, espresso dalla giurisprudenza prevalente, secondo cui il difforme esito della verificazione può assumere rilievo qualora il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento o sia palesemente inattendibile, potendo disvelare in via sintomatica il vizio della funzione ravvisabile nell’errata interpretazione dei risultati degli accertamenti. In tal senso, il giudice evidenzia la convergenza tra gli esiti della verificazione e la documentazione prodotta dal ricorrente, che dimostravano la compatibilità della soglia audiometrica con i limiti normativi.
Il TAR rileva, inoltre, che l’amministrazione non aveva depositato alcun documento che indicasse con precisione i valori rilevati durante la visita contestata, limitandosi ad attestare genericamente la superiorità della soglia a 25 dB, né aveva confutato specificamente l’esito degli altri esami eseguiti sul candidato. Tale carenza probatoria riverberava negativamente sulla valutazione dell’onere della prova gravante sulla pubblica amministrazione.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione e definitiva ammissione del ricorrente, senza riserva, alle ulteriori fasi della procedura concorsuale. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre le spese di verificazione, liquidate in € 500,00, sono state poste a carico dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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