Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per integrale adempimento (TAR Lazio n. 13658 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’obbligo di ottemperare al giudicato da parte dell’Amministrazione, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La regolamentazione delle spese di lite in tale evenienza non segue automaticamente il criterio della soccombenza, ma impone al giudice una valutazione equitativa che può condurre a una parziale compensazione delle spese, in ragione dell’avvenuta esecuzione della sentenza a seguito della proposizione del ricorso, e alla condanna per la restante parte, con liquidazione e distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione rispetto a una sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto il suo diritto. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico competente si costituivano in giudizio. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione provvedeva a dare esecuzione alla pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il collegio, valutata la dichiarazione di parte ricorrente circa l’adempimento integrale, ha ritenuto che esso determinasse la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., norma che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, il provvedimento impugnato o il comportamento dell’Amministrazione venga meno per effetto di atti satisfattivi dell’interesse del ricorrente.
Con specifico riguardo alle spese, il Tribunale ha escluso un’applicazione automatica del criterio della soccombenza, valorizzando la circostanza che l’esecuzione fosse avvenuta a seguito della proposizione del ricorso. Tale elemento ha giustificato una parziale compensazione delle spese di lite, in ragione dell’avvenuto adempimento successivo all’instaurazione del giudizio.
Per la restante parte, ha ritenuto di applicare il criterio della soccombenza, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che aveva reso la dichiarazione di antistatarietà. La liquidazione è stata effettuata sulla base dei criteri di cui al d.m. Giustizia n. 55/2014, come richiamato nella pronuncia citata.
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Nota della Redazione
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