Esecuzione del giudicato del giudice ordinario: onere della prova a carico dell’Amministrazione inadempiente (TAR Lazio n. 13653 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario ha carattere meramente esecutivo, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza possibilità di integrazione o di nuovi accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. Grava sull’Amministrazione resistente l’onere di dimostrare di aver dato corretta esecuzione al dictum giudiziale; in mancanza, l’inadempimento è accertato e il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a provvedere, disponendo sin da subito la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La condanna al pagamento delle penalità di mora non è automatica, ma presuppone una valutazione di perdurante inadempimento oltre il termine assegnato.
Il Fatto
La parte ricorrente, già vittoriosa dinanzi al Tribunale di Velletri in una controversia in materia di lavoro e previdenza, chiedeva al TAR Lazio di dare esecuzione al giudicato formatosi su quella pronuncia. A sostegno della domanda, deduceva l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di ottemperanza relativo a pronunce del giudice civile, reso in funzione di giudice del lavoro, è un processo di natura esecutiva: esso non consente di rivalutare il merito della controversia, ma solo di verificare se l’Amministrazione abbia tenuto un comportamento omissivo o elusivo rispetto al giudicato. La verifica dell’inadempimento segue i principi generali in tema di onere della prova tra debitore e creditore.
Nel caso di specie, la parte ricorrente aveva allegato l’inadempimento dell’Amministrazione. Quest’ultima, costituitasi in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni utili a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Tale silenzio processuale determina l’accoglimento della pretesa, dovendosi ritenere provato l’inadempimento.
Il Tribunale accoglie il ricorso e condanna il Ministero a dare esecuzione al titolo giudiziale nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, viene nominato fin da ora un commissario ad acta nell’identità del Direttore generale della Direzione generale competente, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni.
Rigettata, invece, la richiesta di penalità di mora: il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la condanna immediata, potendovi provvedere solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su istanza della parte interessata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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